DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196

Type DPR
Publication 2008-10-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

2.Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; ». - Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210. - Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210. - Il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371. - Il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371. Nota all'art. 1: - Per i regolamenti (CE) numeri 1080, 1081, 1083, 1828/2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Spese effettivamente sostenute

1.Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2.Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3.Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

4.Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5.Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonche' a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

8.Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 APRILE 2012, N. 98)).

((

8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione))

Art. 3

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1.Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2.Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

3.Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorita' di gestione.

4.Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorita' di gestione.

5.Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Art. 4

Acquisto di materiale usato

Art. 5

Acquisto di terreni

Art. 6

Acquisto di edifici

Art. 6-bis

(( (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). ))

((

1.Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.

2.Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

))

Art. 7

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

1.L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2.Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3.Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4.Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Nota all'art. 7: - La direttiva n. 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L347.

Art. 8

Locazione finanziaria

Art. 9

Spese di assistenza tecnica

1.Le spese sostenute per l'attivita' di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonche' quelle sostenute per le attivita' volte a rafforzare la capacita' amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2.Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali necessarie per le attivita' riportate al comma 1.

Nota all'art. 9: - Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse.

Art. 9-bis

(( (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). ))

((

1.Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.

))

Art. 10

Spese connesse alle singole operazioni

1.Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purche' previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2.Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di

controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n.

4, foglio n. 153

Nota all'art. 10: - Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.

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