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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. 197

Current text a fecha 2014-01-24

Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1.Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.

Nota all'art. 1; Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge 15 marzo 1997 n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O: «Art. 13. - 1. ... (Omissis). 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. 3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo». «Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Si riporta il testo dei commi 376 e 377 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O: «376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.». «377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni (66).». - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: «Art. 74. - Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.». - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, abrogato dal presente decreto ( «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167. - Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, abrogato dal presente decreto («Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2007, n. 282. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, abrogato dal presente decreto («Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2008, n. 6.

Art. 2

Dipartimenti

2.I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.

3.La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata; «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti, puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Elabora, altresi', linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attivita' ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza e' convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera a), ovvero su richiesta di uno degli altri Capi Dipartimento.

Art. 3

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

1.Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitivita' e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprieta' industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.

3.Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

4.Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita' produttive»: «Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.».

Art. 4

Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'

Art. 5

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

2.L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e' posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.

Art. 6

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Art. 7

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di societa' cooperative»: «Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie]. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.».

Art. 8

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

Art. 9

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Nota all'art. 9: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72. - Si riporta il testo del comma 61 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: «61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». - Si riporta il testo del comma 76 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: «76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.». - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251: «Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. 2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali. 3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti». - La legge 1° luglio1970, n. 518, recante «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.».

Art. 10

Dipartimento per l'energia

1.Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitivita', lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica.

3.Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

4.Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Nota all'art. 10: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.: «2. con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.».

Art. 11

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

Art. 12

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Art. 13

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

Art. 14

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

1.Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attivita' di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della societa' «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

4.Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dei commi da 460 a 463 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O: «460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale. 461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 (146) il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse. 462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali». 463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse; b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento»; c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'»; d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere.». - Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.

Art. 15

Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria

Nota all'art. 15: - Si riporta il testo del paragrafo 3, lettere a) e c) dell'art. 87 del Trattato CE del 1957. «3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». - Il regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 210 del 31 luglio 2006.

Art. 16

Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale

Art. 17

Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

Art. 18

Dipartimento per le comunicazioni

1.Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonche' di attivita' di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni.

3.Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

4.Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni: «Art.32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale. 2. Sono uffici centrali: a) il Segretariato generale; b) le direzioni generali, in numero di cinque, cosi' individuate: 1) direzione generale per la gestione delle risorse umane; 2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; 4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale; 5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative. 3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di ricerca. 4. Sono organi tecnici del Ministero: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) [la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422]; c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia; d) [l'unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000]; e) la commissione consultiva nazionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza “oneri aggiuntivi.”». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.: «1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.».

Art. 19

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

Art. 20

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

Art. 21

Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182: «Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (5). 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. 3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso (6); d) la determinazione del “prezzo accessibile” deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale. 4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione: a) una raccolta; b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate. 5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali; b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza. 5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».

Art. 22

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

Nota all'art. 22: - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Suppl. Ordinario n. 150. - La direttiva 99/5/CE, ai fini della marcatura CE, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004. - Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1923.

Art. 23

Ufficio per gli affari generali e per le risorse

Nota all'art. 23: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005: «1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.».

Art. 24

Dotazione organica

1.Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.

2.La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, e' determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009.

3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze e' effettuata la ripartizione dei contingenti del personale, di cui al comma 2, nei diversi profili professionali.

Art. 25

Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

1.Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2.Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali, possono essere attribuiti fino a dieci incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Nota all'art. 25: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».

Art. 26

Uffici di livello dirigenziale non generale

1.All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Nota all'art. 26: - Si riporta il testo del comma 4-bis, lettera e), dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni: «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

Art. 27

Disposizioni finali e abrogazioni

1.Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attivita' produttive ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 4, foglio n. 70

Nota all'art. 27: - Per i decreti del Presidente della Repubblica, abrogati dal comma 2, lettere a), b) e c), vedasi note alle premesse.

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico