DECRETO 24 dicembre 2008, n. 206

Type Decreto
Publication 2008-12-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/1/2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 18-bis del citato decreto legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008;

Vista la nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Requisiti di professionalita'

1.Per l'iscrizione all'Albo e' necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

2.Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', possedere un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall'Organismo. La conoscenza adeguata e' accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalita' da questo stabilite.

4.Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 3 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attivita' professionale. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.

5.Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, i consulenti finanziari sono tenuti all'aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalita' stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3

Situazioni impeditive

3.Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4.L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

5.L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

6.L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

7.Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo e se iscritto e' sospeso dalle funzioni,

8.L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.

9.Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.

Art. 4

Requisiti di onorabilita'

2.Non possono essere iscritti all'Albo coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

Art. 5

Requisiti di indipendenza

1.Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

2.Gli iscritti all'Albo informano l'Organismo, nei limiti e secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo.

3.Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.

Art. 6

Requisiti patrimoniali

1.L'iscrizione all'Albo e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

Art. 7

Disposizioni finali e transitorie

2.Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la di consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla societa'. Per misura significativa si intende un livello di attivita' tale da rendere presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2.

3.Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonche' la congruita' di quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2. Tra gli elementi di valutazione della congruita', l'Organismo tiene conto del volume d'affari e del numero dei clienti.

5.Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 4 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attivita' professionale, che comprende la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.

Il Ministro : Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6

Economia e finanze, foglio n. 64

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