LEGGE 2 gennaio 1908, n. 5
Art. 1
All'art. 1 della legge 31 maggio 1903, n. 254, è sostituito il seguente. «Possono fare operazioni di prestito alle Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Società di beneficenza, di cui all'art. 22 della legge, ed alle Società di mutuo soccorso che assumono tale servizio: «1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; «2° Le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito; «3° I Monti di pietà; «4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza; «5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge; «6° Le Società di mutuo soccorso legalmente costituite; «7° Le Società e le imprese di assicurazione; «8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione; «9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai; «10° Gl'Istituti di credito fondiario. «Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria. «I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita. «Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pietà, le Società di mutuo soccorso, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, potranno fare le operazioni di prestiti. «Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Società per case popolari od economiche, con le modalità stabilite nel regolamento. «I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Società cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione».
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