LEGGE 25 giugno 1908, n. 290

Type Legge
Publication 1908-06-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine. La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe: a parità di grado e di classe, dall'anzianità. L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precederti. In caso di parità nelle date di tutti i decreti cosi di promozione, come di nomina il più anziano di essi ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso. Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio. Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella Gazzetta ufficiale. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso gl'impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

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