LEGGE 28 giugno 1908, n. 310
Art. 1
Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 434,000 e le diminuzioni di stanziamento per L. 567,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
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