LEGGE 9 luglio 1908, n. 420
Art. 1
L'Amministrazione dei telefoni dello Stato è autorizzata a provvedere gradualmente, su richiesta di Comuni e di altri enti interessati, e alle condizioni e nei limiti stabiliti nei seguenti articoli 2 e 6, all'esecuzione degli impianti appresso indicati: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane e impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbano governative oltre i 10 chilometri, ma entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/07/1908, n. 176 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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