LEGGE 9 luglio 1908, n. 436
Art. 1
È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione stipulata in data 13 giugno 1907 tra il Governo da una parte e le Società per la ferrovia Mortara-Vigevano e per la ferrovia Vigevano-Milano dall'altra, in ordine al riscatto della linea ferrata da Vigevano a Mortara.
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