LEGGE 30 dicembre 2008, n. 216

Type Legge
Publication 2008-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano ---------

Accordo - art. I

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America in Merito alla Conduzione di Ispezioni su Sfida da Parte dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ai Sensi della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti") Con riferimento alla Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione, aperta alla firma il 13 gennaio 1993 (di seguito "la Convenzione") e ratificata da entrambe le Parti, rispettivamente l'8 dicembre 1995 dall'Italia e il 25 Aprile 1997 dagli Stati Uniti d'America; Determinati a garantire una stretta collaborazione nel dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo IX della Convenzione e delle Parti II e X dell'Annesso sull'Attuazione e le Verifiche (di seguito "l'Annesso sulle Verifiche") riguardanti le ispezioni su sfida; Intendendo mettere a punto le procedure da applicare nei casi in cui un'ispezione su sfida possa coinvolgere gli interessi di entrambe le Parti; Riconoscendo che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in materia di ispezioni su sfida in territorio italiano, nell'ambito delle finalita' del presente Accordo, e' coerente con il Memorandum d'Intesa del 1995 tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'Uso di Installazioni/Infrastrutture delle Forze Armate degli Stati Uniti in Italia. Hanno concordato quanto segue: Articolo I Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente Accordo hanno lo stesso significato che nella Convenzione. 2. Ai fini del presente Accordo, i termini della Convenzione sono stati ampliati o integrati come segue: a. per "Parte (i)" si intendono il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito indicato come "gli Stati Uniti"), il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "Italia") o entrambi. Per "altra Parte" si intende il Partecipante che non sia lo Stato Parte ispezionato, salvo che non sia altrimenti indicato dal contesto; b. per "navi o aeromobili di bandiera" si intendono navi pubbliche (incluse le navi da guerra, come definite in base al diritto internazionale consuetudinario nei termini di cui all'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, o altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali) o aeromobili di stato (come definiti nella Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944) di entrambi i Governi; c. per "impianto" si intende, oltre alla definizione contenuta nella Convenzione, ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti od occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo. Per "impianto" si intende inoltre ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell'altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest'ultima; d. per "area ispezionabile" si intende l'area all'interno del perimetro (richiesto, alternativo o finale) e comprende la fascia di 50 metri misurati verso l'esterno a partire dal perimetro.

Accordo - art. II

Articolo II Finalita' 1. Il presente Accordo si applica ad ogni ispezione su sfida condotta in territorio italiano o in qualunque altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dell'Italia in cui impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile. 2. In caso di ispezioni su sfida condotte nel territorio degli Stati Uniti o in ogni altro luogo sotto la loro giurisdizione o controllo in cui impianti utilizzati dall'Italia si trovino all'interno dell'area ispezionabile, i principi e i criteri di seguito concordati saranno applicabili mutatis mutandis. 3. Il presente Accordo sara' interpretato in maniera conforme alla Convenzione e ad ogni accordo eventualmente stipulato da una delle Parti con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC). 4. Il presente Accordo non arrechera' alcun pregiudizio al diritto e al dovere delle Parti di dimostrare la loro osservanza della Convenzione.

Accordo - art. III

Articolo III Notifica 1. Nel caso in cui una delle Parti apprenda che, in ambito OPAC, sono in corso consultazioni ai sensi dell'Art. IX della Convenzione, per condurre un'ispezione su sfida che rientri nelle finalita' del presente Accordo, provvedera' ad informare di cio' l'altra Parte. 2. Ciascuna delle Parti dovra', nel ricevere una notifica relativa alla conduzione di un'ispezione su sfida sul proprio territorio che possa coinvolgere impianti dell'altra Parte, informare quest'ultima con la massima sollecitudine e in ogni caso entro due ore dalla ricezione della notifica. L'Italia informera' gli Stati Uniti contattando il "Nuclear Risk Reduction Center" (Centro di Riduzione del Rischio Nucleare) degli Stati Uniti, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e lo "European Command Theatre Command Center" (Centro di Comando del Teatro di Comando Europeo) degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti informeranno l'Italia della richiesta di ispezione contattando il Ministero degli Affari Esteri. L'altra Parte confermera' la ricezione della notifica inviata dallo Stato Parte ispezionato. Le Parti dovranno fornire ed aggiornare, se del caso, i numeri utili di telefono e fax. 3. Le suddette notifiche tra le Parti dovrebbero includere tutti i dati forniti dall'OPAC nel Messaggio di Notifica dell'Ispezione su Sfida, che generalmente contiene le informazioni che seguono: a. il nome dello Stato Parte richiedente; b. il Punto d'Entrata (POE) che sara' utilizzato dalla Squadra Ispettiva; c. dimensioni e tipo del sito oggetto di ispezione e la sua ubicazione in conformita' con il Paragrafo 7 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, comprese mappe o diagrammi, se disponibili, nonche' il perimetro richiesto del sito oggetto di ispezione; d. ogni quesito relativo alla possibile non osservanza della Convenzione, come formulato nella richiesta di ispezione su sfida, ed ogni informazione utile inserita nella richiesta di ispezione; e. i nominativi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione e il nominativo dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente; f. la data e il previsto orario d'arrivo al POE della Squadra Ispettiva e dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente; g. altre informazioni fornite dallo Stato Parte richiedente. 4. Ogni informazione descritta all'Articolo III (3) del presente Accordo, che non sia stata inoltrata contestualmente alla ricezione iniziale della notifica di ispezione su sfida inviata dall'OPAC, dovra' essere inviata dallo Stato Parte ispezionato all'altra Parte non appena ricevuta. Ogni altra notifica o ulteriore informazione inviate dall'OPAC allo Stato Parte ispezionato prima del previsto arrivo della Squadra Ispettiva al POE, dovranno essere inoltrate all'altra Parte entro due ore dalla ricezione. 5. Sulla base della notifica di ispezione e di altre informazioni disponibili, l'altra Parte dovra' fornire assistenza allo Stato Parte ispezionato confermando se vi siano impianti da essa utilizzati all'interno dell'area ispezionabile e, in caso affermativo, se intenda o meno inviare rappresentanti che prendano parte alle attivita' pre-ispettive e/o attrezzature da utilizzare nel periodo di permanenza della Squadra Ispettiva nel Paese. Tale conferma dovra' essere effettuata entro quattro ore dalla ricezione della notifica da parte dello Stato Parte ispezionato descritta all'Articolo III(2) del presente Accordo.

Accordo - art. IV

Articolo IV Direttive Generali A. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE 1. Errata designazione dello Stato Parte ispezionato. Qualora una delle Parti venga identificata come Stato Parte ispezionato per una ispezione ad un impianto per il quale entrambe le Parti concordino che sia l'altra Parte a rispondere piu' correttamente alla definizione di "Stato Parte ispezionato", le Parti informeranno il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC in merito alla loro richiesta che venga designata quale Stato Parte Ispezionato la Parte piu' appropriata. 2. Rifiuto di concedere l'accesso. L'Italia si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ad una Squadra Ispettiva dell'OPAC in caso di ispezione su sfida fintanto che non sia designata come Stato Parte ispezionato. Nei casi in cui l'Italia non esercitera' tale diritto, si adoperera' per favorire l'ispezione. 3. Ispezione di navi o aeromobili di bandiera. Nei casi in cui navi o aeromobili di bandiera siano l'unico oggetto di un'ispezione, la Parte che possiede o gestisce tali navi o aeromobili dovrebbe essere designata quale Stato Parte ispezionato. Qualora sia invece designata quale Stato Parte ispezionato la Parte che non possiede tali beni, le Parti dovranno informare il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC che la nave o l'aeromobile sono esclusivamente sotto la giurisdizione o il controllo dell'altra Parte che pertanto e' correttamente lo Stato Parte Ispezionato. 4. Ispettori. a. Ciascuna Parte informera' l'altra Parte del veto posto ad ispettori o assistenti d'ispezione. Al momento della ricezione di tale notifica, l'altra Parte dovra' informare il Segretariato Tecnico dell'OPAC che, in caso di ispezioni su sfida in cui proprieta' di entrambe le Parti possano essere comprese, interamente o in parte, nell'area ispezionabile, non accettera' determinati ispettori o assistenti d'ispezione nei confronti dei quali la prima Parte ha posto il proprio veto. b. Al momento della ricezione della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, le Parti si segnaleranno reciprocamente se sulla lista degli ispettori vi siano dei nominativi che possano destare preoccupazione. Nel caso in cui un ispettore o un assistente d'ispezione incluso nella lista ufficiale dell'ispezione su sfida destasse preoccupazione, le Parti si consulteranno in merito al grado di accesso da accordare a tale ispettore o assistente d'ispezione. 5. Osservatore dello Stato Parte richiedente. Nel ricevere una notifica di ispezione su sfida che rientri nelle finalita' del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito alla decisione di accettare l'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente. In conformita' con le disposizioni della Convenzione lo Stato Parte ispezionato ha la facolta' di limitare l'accesso dell'osservatore ai propri impianti indipendentemente dall'accesso accordato dall'altra Parte agli impianti di sua proprieta'. 6. Mandato. Lo Stato Parte ispezionato fornira' al rappresentante dell'altra Parte una copia del mandato di ispezione non appena questo sara' disponibile. 7. Scorta. Lo Stato Parte ispezionato sara' responsabile, con l'eventuale assistenza dell'altra Parte, delle procedure da seguire ai Punti di Entrata/Uscita (POE) designati, del servizio di scorta e dell'assistenza amministrativa e logistica alla Squadra Ispettiva e all'osservatore che comprende, tra l'altro, alloggio, pasti, trasporti, mezzi di comunicazione, ambiente di lavoro, assistenza sanitaria d'emergenza, sicurezza e assistenza in situazioni di emergenza, per il periodo compreso dall'arrivo al Punto di Entrata al momento della partenza. All'interno di ogni impianto utilizzato dall'altra Parte, entrambe le Parti forniranno un servizio congiunto di scorta al fine di agevolare la conduzione dell'ispezione. 13. TRATTATIVE SUL PERIMETRO Lo Stato Parte ispezionato soprintendera' ad ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante i negoziati sul perimetro. Le Parti dovranno approvare ogni ampliamento del perimetro. C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE 1. L'altra Parte puo' chiedere allo Stato Parte ispezionato di rappresentare i suoi interessi nella conduzione di un'ispezione che coinvolga uno o piu' impianti dell'altra Parte. In tal caso, lo Stato Parte ispezionato dovra' fare tutto quanto in suo potere per proteggere gli interessi dell'altra Parte. 2. Lo Stato Parte ispezionato soprintendera' ogni contatto con la Squadra Ispettiva in merito all'accesso o alle informazioni che dovranno essere forniti alla Squadra Ispettiva. 3. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato non faranno alcun riferimento ne' forniranno informazioni relative ad impianti appartenenti all'altra Parte esterni all'area ispezionabile senza il consenso dell'altra Parte. Nel corso dell'ispezione le Parti si consulteranno, per quanto necessario, in merito a misure volte a minimizzare l'impatto dell'ispezione sulle attivita' o sugli impianti esterni all'area ispezionabile. 4. Le Parti si consulteranno e decideranno congiuntamente su ogni eventuale prolungamento del periodo d'ispezione ai sensi del Paragrafo 57 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche. D. ATTIVITA' POST-ISPETTIVE 1. Lo Stato Parte ispezionato fornira' all'altra Parte copia del rapporto preliminare d'ispezione entro 24 ore dalla ricezione, nonche' copia della bozza del rapporto finale d'ispezione, inviato dal Segretariato Tecnico, entro 48 ore dalla ricezione. Entrambe le Parti hanno la facolta' di indicare informazioni o dati contenuti nella bozza del rapporto finale di ispezione che non riguardino le armi chimiche che, a loro parere, abbiano carattere confidenziale. Lo Stato Parte ispezionato proporra' al Segretariato Tecnico le varianti richieste dall'altra Parte al fine di proteggere tali informazioni. L'altra Parte presentera', in maniera tempestiva, commenti e proposte di variante alla bozza del rapporto finale di ispezione. Tali commenti dovranno essere inoltrati appena possibile, in ogni caso entro e non oltre sei giorni dalla ricezione del rapporto da parte dello Stato Parte ispezionato. Le Parti si consulteranno in merito all'inclusione dei commenti di cui sopra nel rapporto finale. 2. Le Parti si consulteranno in merito ai costi dell'ispezione che dovranno essere rimborsati dall'OPAC. 3. AI termine di un'ispezione, le Parti si consulteranno al fine di considerare la necessita' di apportare eventuali variazioni alle procedure previste dal presente Accordo.

Accordo - art. V

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