LEGGE 30 dicembre 2008, n. 217

Type Legge
Publication 2008-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata "Convenzione".

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3

Ufficio di coordinamento

1.Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.

2.Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

3.L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.

Art. 4

Norme di coordinamento

1.L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione e' consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorita' indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.

2.Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente da' immediato avviso, anche orale, all'autorita' giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.

3.Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente da' immediato avviso, anche orale, all'autorita' giudiziaria competente, che autorizza con decreto.

4.In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorita' giudiziaria.

5.I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6.L'autorita' giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 puo' disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorita' giudiziaria puo' assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento e' emesso entro le successive quarantotto ore.

7.Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

8.Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

Art. 5

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale per euro 949.718.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano ----------

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997; RICHIAMANDO la necessita' di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967; CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunita' e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalita' (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorita' localmente competenti), di sussidiarieta' (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalita' (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravita' della violazione presunta); CONVINTE che e' necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti, TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1. Fatte salve le competenze della Comunita', gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di: - prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonche' - perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali. 2. Fatto salvo l'articolo 3, la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorita' giudiziarie in materia penale o disposizioni piu' favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorita' doganali o altre autorita' competenti degli Stati membri nonche' delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 Competenze Le amministrazioni doganali applicano la presente convenzione entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali. Nessuna disposizione della presente convenzione puo' essere interpretata come una modifica delle competenze conferite a norma delle disposizioni nazionali alle autorita' doganali a norma della presente convenzione.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 Rapporto con la mutua assistenza tra autorita' giudiziarie 1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorita' richiedente e' competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato. 2. Quando un'indagine penale e' effettuata da o sotto la direzione di un'autorita' giudiziaria, tale autorita' determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 Definizioni Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni: 1) "Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti: il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea; - le accise non armonizzate. 2) "Disposizioni doganali comunitarie": - l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonche' le relative disposizioni nazionali di attuazione. 3) "Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro: - la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni; - la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni; - il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo. 4) "Mutua assistenza": la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione. 5) "Autorita' richiedente": l'autorita' competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza. 6) "Autorita' richiesta": l'autorita' competente dello Stato membro cui e' rivolta una domanda di assistenza. 7) "Amministrazioni doganali": le autorita' doganali nonche' le altre autorita' degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione. 8) "Dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che puo' essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o piu' elementi specifici caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale. 9) "Cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di la' delle frontiere di ciascuno Stato membro.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 Uffici di coordinamento centrali 1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio e' inoltre incaricato della cooperazione cbn le altre autorita' coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione. Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV. 2. L'attivita' degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorita' doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta. 3. Nel caso in cui l'autorita' doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorita' nazionale competente e ne informa l'autorita' richiedente. 4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non puo' essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorita' richiedente con la motivazione dell'impedimento.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 Funzionari di collegamento 1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalita' reciprocamente accettate. 2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante. 3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorita' degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti: a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta; c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza; d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere; e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro. 4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o piu' Stati membri.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 Obbligo di identificazione Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorita' richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8 Principi 1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorita' richiesta o l'autorita' competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda. 2. L'autorita' richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorita' richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorita' richiedente.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente che presenta la domanda; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 13. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima. 4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono pero' essere confermate per iscritto quanto prima possibile. 5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorita' richiesta puo' richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda. 6. L'autorita' richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purche' tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.

Convenzione - art. 10

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