LEGGE 30 dicembre 2008, n. 218

Type Legge
Publication 2008-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarieta' sociale a decorrere dall'anno 2010.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano ----------

Accordo - art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in prosieguo denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in prosieguo denominate "la Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan desiderano consolidare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Tagikistan, si contribuira' a salvaguardare pace e stabilita' nell'Asia centrale, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle persone appartenenti a minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione del presente accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' - contribuendovi - dal proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Tagikistan, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di incoraggiare il proseguimento del processo di riconciliazione interna avviato nella Repubblica di Tagikistan in seguito agli accordi di pace di Mosca, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo per favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Tagikistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee, VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Tagikistan, anche nel settore energetico e della gestione delle risorse idriche, ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e della Repubblica di Tagikistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a garantire, secondo le necessita', cooperazione socioeconomica e assistenza tecnica, anche per combattere la poverta', TENENDO PRESENTE che l'accordo puo' favorire il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Tagikistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe, nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto degli scambi, CONSIDERATI l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'intenzione della Repubblica di Tagikistan di aderire all'OMC, accolta favorevolmente dalla Comunita', CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, la prestazione di servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e, in particolare, per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, della criminalita' internazionale organizzata e del traffico di stupefacenti, nonche' la lotta al terrorismo costituiscono obiettivi prioritari del presente accordo, DESIDEROSI di avviare una cooperazione in campo culturale e nel settore dell'istruzione e di migliorare gli scambi di informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - sostenere l'indipendenza e la sovranita' della Repubblica di Tagikistan, - sostenere le iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e le infrastrutture sociali e portare a termine il passaggio all'economia di mercato, - fornire un contesto appropriato al dialogo politico tra le Parti per consentire lo sviluppo di strette relazioni politiche, - promuovere il commercio e gli investimenti, in particolare nei settori energetico e idrico, e relazioni economiche armoniose tra le Parti per favorire uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifico civile, tecnologica e culturale.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per le loro future prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare e costante dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan, sostenere i mutamenti politici e socioeconomici in corso nel paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Tagikistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione; - impegnera' le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonche' a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: - l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione; - la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 77 o, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari che rappresentano la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le riunioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Accordo - art. 14

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