LEGGE 6 febbraio 2009, n. 7

Type Legge
Publication 2009-02-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)) ((3))

Art. 4

(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)

1.Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.

2.Agli effetti del comma 1 sono valide le domande gia' presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche gia' respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorita' dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.

4.Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

5.Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.((1))

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2))

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Trattato-art. 1

Allegato TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA PREAMBOLO La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, qui di seguito denominati le Parti", consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del comune patrimonio storico e culturale; decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita', in particolare nella regione del Mediterraneo; impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente; ricordando l'importante contributo dell'Italia ai fini del superamento del periodo dell'embargo nei confronti della Grande Giamahiria; tenendo conto delle importanti iniziative gia' realizzate dall'Italia in attuazione delle precedenti intese bilaterali; esprimendo la reciproca volonta' di continuare a collaborare nella ricerca, con modalita' che saranno concordate tra le Parti, riguardante i cittadini libici allontanati coercitivamente dalla Libia in epoca coloniale; ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha gia' espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, con la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali e sottolineando la ferma volonta' di costruire una nuova fase delle relazioni bilaterali, basata sul rispetto reciproco, la pari dignita', la piena collaborazione e su un rapporto pienamente paritario e bilanciato; esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiato", caratterizzato da un forte ed ampio partenariato politico, economico e in tutti i restanti settori della collaborazione; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Rispetto della legalita' internazionale Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralita' delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli inerenti al rispetto dell'Ordinamento Internazionale.

Trattato-art. 2

Articolo 2 Uguagliatasi sovrana Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonche' tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla liberta' ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresi' il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Trattato-art. 3

Articolo 3 Non ricorso alla minaccia o all'Impiego della forza Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.

Trattato-art. 4

Articolo 4 Non ingerenza negli affari interni 1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato. 2. Nel rispetto dei principi della legalita' internazionale, l'Italia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.

Trattato-art. 5

Articolo 5 Soluzione pacifica delle controversie In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo,pacifico le controversie che potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Trattato-art. 6

Articolo 6 Rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Trattato-art. 7

Articolo 7 Dialogo e comprensione tra culture e civilta' Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principi della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale.

Trattato-art. 8

Articolo 8 Progetti infrastrutturali di base 1. L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni. 2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno. 3. La realizzazione di questi progetti avverra' nell'arco di 20 anni secondo un calendario temporale che verra' concordato tra le due Parti, libica ed italiana. 4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente dalla Parte italiana. 5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici. 6. La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici nel reperimento dei materiali accessibili in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche, saranno pagati con l'esenzione delle tasse.

Trattato-art. 9

Articolo 9 Commissione Mista 1. E' istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati. La Commissione Mista individua le caratteristiche tecniche dei progetti di cui al precedente Articolo e stabilisce l'arco temporale complessivo e le cadenze di realizzazione dei progetti, nel quadro degli importi di ordine finanziario contenuti nello stesso articolo. 2. La Gran Giamahiria si impegna a garantire, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta con societa' italiane, la realizzazione in Libia, da parte delle stesse, di importanti opere infrastrutturali, progetti industriali ed investimenti. I progetti vengono realizzati ai prezzi da concordare fra le Parti. Queste imprese, secondo le consuetudini esistenti, contribuiscono in maniera volontaria alle opere sociali ed alla bonifica ambientale nelle zone ove realizzano i loro progetti. La Gran Giamahiria si impegna, inoltre, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane. 3. la Commissione Mista individua, su proposta della Parte libica, le opere, i progetti e gli investimenti di cui al paragrafo 2, indicando per ciascuno tempi e modalita' di affidamento e di esecuzione. 4. La conclusione ed il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale, industriale e negli altri settori ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati in uno spirito di leale collaborazione. 5. La Commissione Mista ha il compito di verificare l'andamento degli impegni di cui all'Articolo 8 e al presente Articolo e redige un processo verbale periodico che faccia stato degli obiettivi raggiunti o da raggiungere in relazione agli obblighi assunti dalle Parti contraenti. 6. La Commissione Mista segnala ai competenti Uffici degli Affari Esteri delle due Parti eventuali inadempienze, proponendo ipotesi tecniche di soluzione.

Trattato-art. 10

Articolo 10 Iniziative Speciali L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sono riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessivo per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalita' di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b). a) La costruzione in Libia di duecento unita' abitative, con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo. b) L'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l'intero corso di studi a un contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine dei corso di studi a beneficio di altri studenti. Con uno scambio di Lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la continuita'. c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana. d) Il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che, sulla base della vigente normativa italiana, ne abbiano diritto. e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori in epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all'articolo 16 del presente Trattato individua i reperti e i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro restituzione.

Trattato-art. 11

Articolo 11 Visti ai cittadini Italiani espulsi dalla Libia La Grande Giamahiria si impegna dalla firma del presente Trattato a concedere senza limitazioni o restrizioni di sorta ai cittadini italiani espulsi nel passato dalla Libia, i visti di ingresso che gli interessati dovessero richiedere per motivi di turismo, di visita o lavoro o per altre finalita'.

Trattato-art. 12

Articolo 12 Fondo sociale 1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi gia' versati dalle aziende italiane all'ALI stessa. 2. L'ammontare del Fondo Sociale sara' utilizzato per le finalita' che erano state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative Speciali, di cui all'articolo 10 lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonche' altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuera' il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato. 3. A tal fine, e' istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione del Fondo Sociale secondo le modalita' previste dal Comunicato Congiunto. 4. Definite le modalita' di gestione dell'ammontare gia' costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.

Trattato-art. 13

Articolo 13 Crediti 1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti. 2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.

Trattato-art. 14

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