LEGGE 3 marzo 2009, n. 18

Type Legge
Publication 2009-03-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/3/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'

1.Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio».

2.L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.

3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque.

4.L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.

5-bis.((Il programma di azione triennale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri.))

6.Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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