DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2009, n. 21
Entrata in vigore del decreto: 4-4-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;
Tenuto conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre 2008 dall'Ufficio di controllo di legittimita' sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario». «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; ». - La legge 26 aprile 1983, n. 136, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119. - Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1985, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1986, n. 19. - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario. - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200. - La direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 agosto 2001, n. L 226. - Il decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 1988, n. 226. - Il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2001, n. 226. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1989, n. 162. - Il regolamento (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 8 aprile 2004, n. L 104. Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Autorita' competente
1.Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, e' l'autorita' competente responsabile della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004.
Nota all'art. 2: - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Banca dati Istituto superiore di sanita'
1.Ai preparati detergenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo ai sensi del decreto legislativo medesimo. Le notifiche da inviare all'Istituto superiore di sanita' devono essere integrate con le informazioni di cui all'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004. L'Istituto superiore di sanita' predispone una versione specifica per i preparati detergenti del programma di acquisizione dati, che verra' messo a disposizione attraverso il proprio sito internet. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche coloro che avevano gia' inviato le notifiche ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi ai sensi del decreto legislativo medesimo.
2.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai soli dati sulla detergenza, sara' reso disponibile un collegamento informatico tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Banca dati di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 15 e dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, citato nelle premesse: «Art. 15 (Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi). - 1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa al (n.d.r. la) composizione chimica, disciplinati dal presente decreto. 2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso e i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei prodotti autorizzati o registrati come biocidi ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e classificati come pericolosi ai sensi del presente decreto, devono inviare all'Istituto Superiore di sanita' le informazioni di cui all'allegato XI secondo le modalita' ivi riportate. Le informazioni cosi' raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi. 3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di cui al comma 2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare caso d'urgenza, mediante consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni, riconosciuti idonei ad accedere all'archivio, sulla base dei criteri indicati nell'allegato XI. 4. Per gli stessi scopi di cui al comma 3, le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi possono essere fornite ad altri soggetti a cura dall'Istituto superiore di sanita'. 5. I soggetti che sono a conoscenza delle informazioni contenute nell'archivio preparati pericolosi sono tenuti a mantenere la riservatezza delle stesse e a non utilizzare quanto a loro conoscenza per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto il diritto di accesso alle informazioni medesime. 6. L'Istituto superiore di sanita' ed i centri antiveleni ritenuti idonei tengono una registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti nell'archivio. 7. L'Istituto superiore di sanita' trasmette periodicamente, e comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al Ministero della salute in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche connesse, evidenziando i dati epidemiologici anomali per l'eventuale attivazione delle attivita' di vigilanza da parte del Ministero della salute. 8. Qualora l'Istituto superiore di sanita' riscontri che per un prodotto vi sono state ripetute richieste di informazione, ne da' immediata comunicazione al responsabile dell'immissione sul mercato, nonche' al Ministero della salute. Allegato XI Criteri per fornire le informazioni di cui all'art. 15.». - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro della sanita' 19 aprile 2000, reca: «Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo. 16 luglio 1998, n. 285».
Art. 4
Informazioni fornite al personale medico
1.Il personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo' avere accesso alle schede tecniche sui preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati dell'Istituto superiore di sanita'. Tale accesso puo' essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di sanita' previa verifica della qualifica professionale del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste ai Centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2.In alternativa le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dal fabbricante o dall'importatore che immette sul mercato il preparato cosi' come stabilito dall'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004.
3.Il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore e' riportato sull'etichetta del preparato.
Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Limitazioni nell'uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA)
2.Nei prodotti di cui al comma 1 e' vietato altresi' l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituente dei composti di fosforo.
Art. 6
Vigilanza e controlli
1.Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.
2.All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.
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