LEGGE 25 marzo 2009, n. 26

Type Legge
Publication 2009-03-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 29/3/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza: Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N.3 Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali). -1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3". 2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30". 3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3". 4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3". 5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3"". All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non puo' essere superiore a 3.000". All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE). - 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. 2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.