LEGGE 16 marzo 2009, n. 25
Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5.a) dello Strumento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato
Strumento cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 1. Cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si applica in relazione al Trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato "il Trattato di Mutua Assistenza del 1982") alle seguenti condizioni: a) L'Articolo 4 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 bis dell'Allegato al presente Strumento regola l'identificazione dei conti e delle transazioni finanziari, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; b) L'Articolo 5 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 ter dell'Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attivita' delle squadre investigative comuni, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; c) L'Articolo 6 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 quater dell'Allegato al presente Strumento regola l'assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; d) L'Articolo 7 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 2(3) dell'Allegato al presente Strumento regola l'utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; e) L'Articolo 8 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 bis) dell'Allegato al presente Strumento regola la fornitura della mutua assistenza alle autorita' amministrative interessate, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; f) L'Articolo 9 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5) dell'Allegato al presente Strumento regola il limite sull'uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti allo Stato Richiedente, nonche' le condizioni cui e' soggetta l'assistenza per motivi legati alla protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza; 2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria applicabile una volta che il presente Strumento entrera' in vigore. 3. Conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore. 4. Il presente Strumento non si applica alle richieste presentate prima della sua entrata in vigore; salvo che, conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 quater dell'Allegato sono applicabili alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore. 5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in luogo dell'Articolo 18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del 13 novembre 1985. 6 a) Il presente Strumento e' soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrera' in vigore Io stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria. b) In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento sara' estinto e si applichera' il Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento. FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato - art. 1
Allegato ALLEGATO TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE ARTICOLO 1 Obbligo di concedere assistenza 1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali. 1 bis. a) L'assistenza giudiziaria e' concessa altresi' a un'autorita' amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformita' degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorita' preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria puo' essere concessa anche ad altre autorita' amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non e' disponibile per materie per le quali l'autorita' amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio. b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorita' Centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorita' che le Autorita' Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione. 2. Tale assistenza comprendera': a. ricerca di persone; b. notifica di documenti; c. produzione di documenti e di atti; d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro; e. escussione di testimoni; f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e g. sequestro e confisca di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto. 3. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili. 4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorita' delle Parti Contraenti.
Trattato - art. 2
ARTICOLO 2 Autorita' Centrale 1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dalla Autorita' Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorita' Centrale e' l'Attorney General. 3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorita' ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto puo' rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.
Trattato - art. 3
ARTICOLO 3 Contenuto della richiesta 1. La richiesta di assistenza deve indicare: a. il nome dell'autorita' che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce; b. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento; c. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; e d. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti. 2. La richiesta dovra' contenere, per quanto possibile e necessario: a. le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi; b. l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; c. l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove; d. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare; e. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata; f. un elenco delle domande da porre; e g. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta. 3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e alle spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato Richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.
Trattato - art. 4
ARTICOLO 4 Esecuzione di una richiesta 1. L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.
Trattato - art. 5
ARTICOLO 5 Motivi ostativi all'esecuzione 1. Lo Stato Richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui: a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto; b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato Richiesto; o c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente Trattato. 2. Lo Stato Richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato Richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni. 4. Lo Stato Richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.
Trattato - art. 6
ARTICOLO 6 Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita 1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovra' restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione. 2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovra' fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.
Trattato - art. 7
ARTICOLO 7 Spese e traduzioni Lo Stato Richiesto prestera' gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione: a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti; b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta; c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformita' all'articolo 15; d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformita' all' articolo 16; e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18 quater, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello. Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.
Trattato - art. 8
ARTICOLO 8 Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni 1. Se necessario, lo Stato Richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento. 2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente puo' chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati. 3. Lo Stato Richiedente puo' utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto: a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali; b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica; c. nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti: i. menzionati alla lettera a) o ii. per i quali e' stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 bis del presente Trattato; d. per qualsiasi altra finalita' se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere (a), (b) e (c); e e. per qualsiasi altra finalita', solo previa autorizzazione dello Stato Richiesto. 4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facolta' dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica 'richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto puo' esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni. b. Lo Stato Richiesto non puo' imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni. 5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso puo' consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.
Trattato - art. 9
ARTICOLO 9 Restituzione di documenti, atti e prove A richiesta, lo Stato Richiedente restituira' il piu' presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.
Trattato - art. 10
ARTICOLO 10 Ricerca di persone In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, Io Stato Richiesto fara' tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato Richiesto.
Trattato - art. 11
ARTICOLO 11 Notifica di documenti 1. Lo Stato Richiesto provvedera' alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente. 2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorita' nello Stato Richiedente, sara' trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista. 3. Un documento che richieda tale comparizione sara' notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato. 4. Lo Stato Richiesto fara' pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformita' con le proprie leggi.
Trattato - art. 12
ARTICOLO 12 Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici 1. Lo Stato Richiesto fornira' copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici. 2. Lo Stato Richiesto potra' fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 3. I documenti o gli atti forniti in conformita' con il presente articolo ed in conformita' con le modalita' indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.
Trattato - art. 13
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