LEGGE 20 marzo 2009, n. 27

Type Legge
Publication 2009-03-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 2/4/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Trattato - art. 1

ALLEGATO TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, qui di seguito denominati "le Parti", consapevoli dei profondi legami storici che legano i loro popoli e dell'esistenza di un ricco patrimonio storico e culturale comune che ha lasciato tracce fondamentali nella storia dei due Paesi e nella cultura universale. sensibili alla grande stima che contraddistingue da sempre i rapporti fra i cittadini dei due Paesi ed all'importanza di approfondire continuamente il grado di conoscenza reciproca, i rapporti di amicizia, i contatti umani ed i legami di ogni tipo fra italiani e iracheni, animati dalla comune volonta' di far progredire ulteriormente i loro rapporti politici bilaterali e determinati ad avviare una nuova fase di intesa. cooperazione e solidarieta' compatibile con le aspirazioni delle generazioni future attraverso l'istituzione di un contesto globale e permanente di liberta', giustizia, pace, stabilita', sicurezza e prosperita' nella regione del Medio Oriente, convinti dell'importanza dei processi politici e delle dinamiche economiche e sociali che si' sviluppano nella regione allo scopo di consolidare il ruolo che spetta a tale regione sulla scena internazionale, ribadendo la loro ferma adesione ai principi generali del Diritto Internazionale ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tenuto conto dei trattati, accordi e altri strumenti in vigore tra i due Stati, ricordando l'importante contributo dell'Italia a favore dell'Iraq in tutti i principali, settori della vita sociale per la stabilizzazione e la ricostruzione, proclamando la loro volonta' di rafforzare rapporti di amicizia e cooperazione globale ed esprimendo l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro adeguato per sviluppare nuovi settori di cooperazione e comprensione, sulla base del reciproco interesse e per il benessere dei due popoli, hanno convenuto quanto segue: PRINCIPI GENERALI Rispetto della legalita' internazionale Le Parti nel sottolineare la comune visione della centralita' delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, e riaffermando la loro piena adesione ai principi sanciti dalla Carta di San Francisco e alle Convenzioni cui aderiscono in tale ambito, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati o altri accordi da esse ratificati, conformemente al Dritto Internazionale. Uguaglianza sovrana Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonche' tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla liberta' ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresi' il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale. Non ingerenza negli affari interni Ciascuna delle Parti si astiene da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta, individuale o collettiva negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si astiene, di conseguenza ed in qualunque circostanza, da qualunque atto di coercizione militare, politica, economica o di altra natura, finalizzato a subordinare al proprio interesse l'esercizio dei diritti inerenti alla sovranita' dell'altra Parte. Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza Nei loro rapporti reciproci, ciascuna delle Parti si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza diretta o indiretta contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, o a qualunque altra forma incompatibile con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nessuna considerazione potra' essere addotta per giustificare tale ricorso. Soluzione pacifica delle controversie In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti comporranno in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere fra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale. Cooperazione per la crescita socio-economica Le Parti si adopereranno per sviluppare al massimo le loro rispettive potenzialita' allo scopo di raggiungere un livello di cooperazione efficace, equo ed equilibrato. A tal fine, le Parti collaboreranno, anche attraverso la messa a disposizione di esperti italiani presso Amministrazioni civili e militari della Repubblica dell'Iraq o nell'ambito di apposite Unita' di sostegno, per ridurre il divario di sviluppo che le separa, adoperando in maniera solidale tutti gli strumenti di cooperazione disponibili e traendo il massimo profitto dalle complementarita' esistenti tra le rispettive economie. Rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali Le Parti rispetteranno i diritti umani e le liberta' fondamentali, ivi compresa la liberta' di pensiero, coscienza, reliogione e culto, senza effettuare discriminazioni in base alla razza, al sesso, alla lingua o alla religione. A tal fine, le Parti dovranno promuovere l'esercizio effettivo dei diritti e delle liberta' civili, politiche, economiche, sociali e culturali che rientrano nella sfera della dignita' degli individui e che sono essenziali ad una crescita libera e armonica. Di conseguenza, le Parti agiranno conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Esse adempiranno altresi' agli obblighi stabiliti dagli accordi e dalle dichiarazioni internazionali ad esse collegati compresi, fra l'altro, i Patti Internazionali dei Diritti dell'Uomo. Dialogo e comprensione fra culture e civilta' Le Parti adotteranno tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro millenari legami storici e umani. Si baseranno sui principi della tolleranza, della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco, sulla valorizzazione e sull'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale. In tale contesto, si adopereranno per raggiungere una migliore conoscenza reciproca e sviluppare una migliore comprensione fra i loro cittadini e fra le varie componenti delle rispettive societa' civili. Le Parti si dichiarano decise a far rispettare ed applicare tali principi in uno spirito di fiducia reciproca per sviluppare al meglio i loro rapporti di cooperazione e sfruttare il dinamismo e la creativita' delle loro societa', nella ricerca di nuovi obiettivi comuni di cooperazione reciprocamente vantaggiosi. Articolo 1 Le Parti, desiderose di rinsaldare i legami che le uniscono, si propongono di istituire un quadro bilaterale di contatti politici adeguato al livello di cooperazione e concertazione a cui esse aspirano. A tal fine, decidono di' istituzionalizzare quanto segue: 1) riunione annuale ad Alto Livello, tra i Capi di Governo dei due Paesi, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq. Verranno organizzati incontri tra i Ministri ed i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato per preparare in modo adeguato la suddetta riunione: 2) riunione semestrale, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq, dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi: 3) consultazioni regolari fra i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, e ogni qualvolta cio' sia necessario riunioni degli Alti Funzionari dei due Paesi. Verranno altresi' incoraggiati i contatti ed il dialogo fra i Parlamenti, le organizzazioni professionali, i rappresentanti dei movimenti associativi, del settore privato e delle istituzioni universitarie, Culturali, scientifiche e tecnologiche dell'Italia e dell'Iraq.

Trattato - art. 2

Articolo 2 I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica dell'Iraq, conformemente alle convenzioni ed agli strumenti sottoscritti dai due Paesi, imprimeranno un nuovo slancio alla cooperazione economica e finanziaria allo scopo di favore il dinamismo e la modernizzazione dell'economia irachena.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Le Parti svilupperanno ed incoraggeranno i rapporti tra gli operatori dei due Paesi nei settori produttivi e dei servizi, nonche' la realizzazione di progetti di investimento e la creazione di societa' miste. A tal fine, le Parti stabiliscono altresi' di elaborare ed attuare dei Piani di Azione congiunti, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Le Parti attribuiranno particolare attenzione allo sviluppo dei progetti di infrastrutture di interesse comune, in particolare nei settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive Forze Armate e di Polizia, sia a livello bilaterale, che nei contesti multilaterali, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte. Le Parti promuoveranno altresi' la cooperazione industriale nel settore della sicurezza.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Le Parti, consapevoli della necessita' di incoraggiare tale cooperazione, sia a livello bilaterale, che multilaterale, con il fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle rispettive popolazioni, con una particolare attenzione alle donne, alla prima infanzia, ai giovani cd alle fasce piu' deboli, definiranno programmi e progetti specifici nei diversi settori. In tale contesto, le Parti attribuiranno una particolare attenzione ai seguenti settori, risorse umane, ambiente, infrastrutture, energia. sanita' servizi, agricoltura, industria, turismo, artigianato, acque, istitution building, lotta alla poverta' e tecnologie, avanzate. Le due Parti incoraggeranno altresi' azioni di cooperazione triangolare. Esse si impegneranno ad includere, nei vari settori della collaborazione, lo scambio di informazioni economiche, scientifiche e tecniche, nonche' lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie. A tal fine, verra' favorita la messa a disposizione di esperti per specifici settori di comune interesse. Le Parti riconoscono la crescente importanza della cooperazione decentrata in quanto forma di partecipazione delle rispettive societa' civili allo sforzo volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori, in particolare quelli piu' svantaggiati. A tal fine, Esse si impegneranno ad incoraggiare l'attuazione di progetti di crescita economico-sociale, culturale e di sviluppo da palle delle Organizzazioni Non Governative dei due Paesi.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Le Parti, consapevoli dell'importanza del patrimonio storico e culturale comune, promuoveranno la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, attraverso lo scambio di studenti, professori, formatori e ricercatori universitari, artisti, nonche' attraverso l'attuazione di progetti congiunti di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e lo scambio di documentazione culturale, scientifica e pedagogica. Verranno altresi' sviluppati i rapporti fra le Universita' e le Istituzioni ed Accademie culturali altamente qualificate, la concessione di borse di studio e di ricerca, nonche' la realizzazione di attivita' congiunte nel settore culturale (materiale ed immateriale) e sportivo. Le Parti, riconoscendo l'importanza della diversita' delle espressioni culturali per uno sviluppo sostenibile in un contesto di democrazia, di giustizia sociale e di rispetto reciproco, stabiliscono di incoraggiare il dialogo interculturale ed interreligioso. Esse stabiliscono, aldila' di estendere la cooperazione a nuovi i settori di interesse comune, quali le industrie culturali ed il turismo culturale.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua italiana in Iraq e araba in Italia, nonche' la creazione e la gestione di Centri culturali nei rispettivi territori.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Le Parti intensificheranno la collaborazione esistente nel settore media-audiovisivo, per quanto riguarda sia le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, sia le reti private e promuoveranno scambi cultural-formativi per le vari figure professionali del settore. Verra' attribuita una particolare attenzione alla cinematografia, alle grandi reti informatiche e ciberspaziali ai programmi didattici, culturali ed artistici ed alle trasmissioni di eventi culturali e sportivi.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Le Parti, consapevoli della rilevanza dei rispettivi patrimoni culturali e della loro importanza primaria nella storia delle civilta' mondiali, promuoveranno ed incoraggeranno iniziative comuni di tutela e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo a: a) potenziamento e riorganizzazione del Sistema Nazionale Iracheno per la tutela del Patrimonio: b) creazione dei Sistema Nazionale Iracheno per il Catalogo dei Beni culturali materiali e immateriali c) potenziamento della rete nazionale dei laboratori per il restauro dei Beni; d) progettazione e realizzazione di piani di gestione di musei, aree archeologiche ed altre aree di particolare rilevanza storico-culturale, archivi, biblioteche, strutture teatrali, cinematografiche e musicali; e) progettazione e realizzazione di progetti di restauro archeologico, architettonico, artistico e storico; f) promozione di manifestazione ed eventi nel campo del teatro, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. A tal fine le Parti promuoveranno adeguati piani di formazione tecnico-professionale e di gestione e amministrazione; favoriranno scambi reciproci di informazioni, esperienze ed esperti; utilizzeranno le tecnologie innovative piu' avanzate; promuoveranno momenti congiunti di ricerca, di studio e di divulgazione dei risultati scientifici conseguiti.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Le Parti, consapevoli del fondamentale ruolo sociale ricoperto dai rispettivi sistemi sanitari e nella volonta' comune di contribuire al continuo miglioramerto dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi di diagnosi e cura su principi di universalita', uguaglianza equita' ed appropriatezza, si impegnano a collaborare attivamente per la ricostruzione e lo sviluppo del sistema sanitario iracheno, in un quadro di cooperazione in campo clinico-scientifico, tecnologico, organizzativo e di ricerca, con particolare attenzione ai soggetti piu' deboli ed alla prima infanzia. In tale contesto, le Parti attribuiranno priorita' agli interventi di riadeguamento e potenziamento della rete di ospedali generali, di quelli ad alta specialita' e dell'offerta diffusa sul territorio di servizi sanitari di base, attraverso azioni cooperative nei seguenti campi: a) pianificazione e programmazione sanitaria, sulla base di ricerche e valutazioni epidemiologiche e di incontro tra la domanda e l'offerta di servizi: b) potenziamento delle strutture, delle infrastrutture e dell'organizzazione dei sistemi e delle reti sanitarie: c) miglioramento della direzione, dell'amministrazione e del controllo di gestione di detti sistemi e reti. A tale fine verra' favorito l'interscambio delle professionalita' specifiche. sia attraverso interventi di formazione, addestramento e trasferimento di competenze, sia attraverso l'interconnessione permanente, tecnologica ed organizzativa tra reti ospedaliere dei due Paesi e o n soluzioni di tele-medicina, sia per la ricerca degli strumenti finanziari necessari alla realizzazione degli investimenti programmati.

Trattato - art. 12

Art. 12 Le Parti decidono di rafforzare le loro relazioni consolari al fine di facilitare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Trattato - art. 13

Art. 13 Le Parti decidono di: a. promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo; b. collaborare, anche attraverso lo scambio di esperti, nel contrasto internazionale alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma.

Trattato - art. 14

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