DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Type DPR
Publication 2009-04-16
Ultimo aggiornamento 2022-06-15
State In force
Source Normattiva
articles 48
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8.Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

9.Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

10.L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.

11.La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

12.L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

13.A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

14.Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

15.I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

16.L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

Art. 14

Trattamento economico di trasferimento

1.L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

2.Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4.A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5.Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6.Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.

7.In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

8.Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.

9.Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.

Nota all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 8, e 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836: «8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica.». «5.Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77: «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 15

Orario di lavoro

1.La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2.Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.

5.Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6.Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170: «Art. 10 (Orario di lavoro). - 3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.».

Art. 16

Congedi straordinari e aspettativa

1.La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

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3.Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

))

4.A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

5.Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.

6.Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.

Art. 17

Terapie salvavita

1.A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2.Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Nota all'art. 17: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, supplemento ordinario.

Art. 18

Tutela delle lavoratrici madri

2.La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Nota all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 9, comma 1, 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario: «Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale). - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.». «Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.». «Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.». - La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.

Art. 19

Diritto allo studio

1.Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.

2.Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

3.Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305: «Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: «1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.».

Art. 20

Asili nido

1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 38 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale. 2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 € 1,5 milioni annui. 3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.».

Art. 21

Tutela legale

1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

3.L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4.Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5.La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136: «Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.». - Si riporta il testo dell'articolo18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119): «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Art. 22

Forme di partecipazione

1.Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilita'», sono inserite le seguenti parole: «ed il cambio turno.».

2.Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma: «5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresi', essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volonta' espressa da ciascun rappresentante sindacale e' considerata in ragione del grado di rappresentativita' dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalita' di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».

3.All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: «6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalita' per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalita' per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».

4.Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».

5.Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».

6.All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.

Nota all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 24, 28 commi 2 e 5, 31, comma 2, 32, comma 3, e 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 24 (Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata). - 1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1). 2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme. 3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione. 4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14. 5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione: a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica. L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale; b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita'; c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilita' di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro; d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione; e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale; f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilita'; i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di assistenza del personale; l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'eta' o con piu' di trenta anni di servizio. 6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie: a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito; b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalita'; c) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci; d) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale; e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.». «Art. 28 (Forme di partecipazione). - 2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni. 5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosi' come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.». «Art. 31 (Distacchi sindacali). - 2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.». «Art. 32 (Permessi sindacali). - 3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.». «Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'). - 3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.». - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: «Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente: a) alla formazione ed aggiornamento professionale; b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci; c) alle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale; d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico); e) Commissione automezzi; f) Commissione tecnologia ed informatica. 2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi' costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualita' e funzionalita' del vestiario. 3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione. 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. 5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli enti di assistenza del personale.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195: «1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;».

Art. 23

Norme di garanzia

1.Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».

2.Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalita' e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».

Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione». 3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».

TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 24

Ambito di applicazione e durata

1.Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2.Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Nota all'art. 24: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, supplemento ordinario.

Art. 25

Nuovi stipendi

1.La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.

2.((1))

3.Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4.I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 26

Effetti dei nuovi stipendi

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Nota all'art. 26: - Per il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario, si veda nelle note all'art. 3.

Art. 27

Indennita' pensionabile

1.La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.

2.(1) (2) ((3))

3.

Art. 28

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

2.Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

4.Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

5.Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

6.Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara' assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.

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