LEGGE 29 maggio 2009, n. 74
Entrata in vigore del provvedimento: 24/6/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica italiana e Governo della Repubblica di Belarus, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni di qualsiasi natura, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne la Belarus: (i) l'imposta sul reddito e sugli utili; (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iii) l'imposta sui beni immobili; e (iv) l'imposta fondiaria; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposte bielorusse") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (b) il temine "Belarus" designa la Repubblica di Belarus e, quando e' usato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Repubblica di Belarus ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti ai sensi della legislazione bielorussa ed in conformita' del diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Belarus; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente. (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato Contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato Contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Belarus, il Ministero delle Imposte e dei Dazi o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di mio Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, luogo di costituzione, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona non ha la nazionalita' di alcuno degli Stati Contraenti, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita correzione all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno essere effettuate in conformita' della procedura amichevole di cui all'Articolo 26 della presente Convenzione ed al paragrafo 10 del Protocollo Aggiuntivo alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'atro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' (non di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, svolga nell'altro Stato Contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione ne o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Convenzione-art. 11
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