LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Type Legge
Publication 2009-07-07
Ultimo aggiornamento 2012-01-17
State In force
Source Normattiva
articles 53
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3.I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche' con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4.Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

((5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato))

((4))

6.L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e' abrogato.

((6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"))

7.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

1.Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG".

Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «1. La specificazione «classico» e' riservata ai vini non spumanti della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. ''In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG."; 2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalita', deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. 3. La menzione «novello» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE. 4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'art. 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione «classico», ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.».

Art. 13

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

2.Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13: - Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

Art. 14

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1.Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non e' dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2.Se il versamento previsto dal comma 1 non e' effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non e' estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3.Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, e' punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.

4.Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e' punito con la sanzione di cui al comma 3.

5.Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalita' previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

6.Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, e' il 31 maggio di ciascuna campagna.

7.Le facolta' previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8.Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

10.Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta dicui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11.Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13.Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

Note all'art. 14: - Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148. - Il regolamento (CE) n. 1493/1999 e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179. - Il regolamento (CE) 555/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170. - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». - Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, vedi note all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37: «Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - (Omissis). 8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 15

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: ((a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilita' dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni)); b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta; e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli; f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilita', individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)

2.All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro".

Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997, n. 162, cosi' come modificata dalla presente legge: «Art. 1 (Classificazione e marchiatura delle carcasse). - 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'art. 2 del decreto 6 maggio 1996, n. 482, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge. "1.bis. Tutte le carcasse o mezzane di bovini di eta' non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008";. 2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 e 2, della legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997 n. 162, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a euro 18.000."; "2. l titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000."; 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'art. 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento. 5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.». - Il testo vigente dell'art. 5, del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 5 (Sanzioni in materia di etichettatura). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, prevista dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro";. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, e' disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.».

Art. 17

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)

1.Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e' abrogata.

2.Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.

3.I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalita' di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformita' alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.

4.Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

6.Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni ((, sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge)).

7.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1969, n. 27, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale agricolo "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od inferiore "ad euro 3.999.96"; si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di "detti Fondi";, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.».

Art. 19

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

1.L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, e' abrogato.

Note all'art. 19: - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, S.O. - La direttiva 2001/114/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15.

Art. 20

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008)

1.All'elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: "84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria" sono soppresse.

2.Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, e' abrogato.

Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell' allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O., elenco A, cosi' come modificato dalla presente legge: «ELENCO A 79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri. 81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri. 82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri. 82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. 82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali. 83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote. 83/575 Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. 83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. 84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione. 84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici. 84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi. 84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario. 84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili. 84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori. 84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre. 84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura. 84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni. 84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano. 84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. 84/539 Soppressa. 84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. 85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente. 85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri. 85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori . 85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura. 85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni - 85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano. 85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffe' e di estratti di cicoria. 86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti. 86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati. 86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate». 86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo. 86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'. 86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli. 86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri. 86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri. 86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici. 86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.». - Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, e' pubblicato nel S.O. Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n. 92. - La direttiva 84/539/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 novembre 1984, n. L 300.

Art. 21

(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita')

1.Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' sostituito dal seguente: "4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato".

Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato».

Art. 22

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

2.Alle attivita' e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso "conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione";. E' fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.».

Art. 23

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

1.In conformita' alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni".

Note all'art. 23: - La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.».

Art. 24

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

1.Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta e' ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero".

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

5.Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti".

6.Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

8.Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9.Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia' applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

10.Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, puo' adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

12.La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e' introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14.L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

18.L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell' autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

20.Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' (NIC) pubblicato dall'ISTAT.

21.L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la piu' corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e).

22.Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26.

23.All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' punito altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000".

25.I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti a meta' in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della concessione.

26.Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

27.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresi' determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalita' che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonche' l'impossibilita' per gli organizzatori di prevedere piu' tornei nella stessa giornata e nella stessa localita'.

28.Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

29.Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonche' alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

30.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

31.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

32.All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e "settemilacinquecento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".

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