LEGGE 7 luglio 2009, n. 88
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O. cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane; 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica; b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere: 1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati; 2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue; 3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione; 4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi; c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli agenti impiegati allo scopo di indurre una immunita' attiva o un'immunita' passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato d'immunita'. Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante; "c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate";; d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunita' europea; un medicinale omeopatico puo' contenere piu' sostanze; e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando e' pronto per l'uso, include uno o piu' radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario; f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema che include un radionuclide progenitore determinato da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco; g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di solito prima della somministrazione; h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro radionuclide prodotto per essere utilizzato quale tracciante di un'altra sostanza prima della somministrazione; i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali a base di componenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana; l) reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche; m) reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilita' o incapacita' persistente o significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita; n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravita' o l'esito; o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i rapporti periodici che contengono le informazioni specificate nell'art. 130; p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione: lo studio farmaco e pidemiologico o la sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio allo scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un medicinale per il quale e' gia' stata rilasciata un'autorizzazione; q) abuso di medicinali: l'uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico; r) distribuzione all'ingrosso di medicinali: qualsiasi attivita' consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attivita' sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico; s) obbligo di servizio pubblico: l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la persona designata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato come rappresentante locale; u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali; v) denominazione del medicinale: la denominazione che puo' essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; z) denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), di norma nella versione ufficiale italiana o, se questa non e' ancora disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, e' utilizzata la denominazione comune consuetudinaria; aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantita' per unita' posologica, per unita' di volume o di peso; bb) confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale; cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario: l'imballaggio in cui e' collocato il confezionamento primario; dd) etichettatura: le informazioni riportate sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario; ee) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate all'utente e che accompagna il medicinale; ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 726/2004»; gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale: 1) ogni rischio connesso alla qualita', alla sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica; 2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente; hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1); ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai requisiti di cui all'art. 21, comma 1; ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o piu' sostanze vegetali o una o piu' preparazioni vegetali, oppure una o piu' sostanze vegetali in associazione ad una o piu' preparazioni vegetali; mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresi' considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varieta' e autore); nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati; oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o piu' sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi; pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Fattispecie escluse dalla disciplina). - 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», che restano disciplinati dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94; b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia; c) ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 53, commi 13 e 14, e quelle del capo II del titolo IV del presente decreto e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211, relativo all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano; d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato, fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 3; e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata; f) al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale; "f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualita' e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilita' professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti e' autorizzata dall'AIFA. La stessa agenzia provvede affinche' la tracciabilita' nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonche' gli specifici requisiti di qualita' di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali e' richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.";». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Estensione ed effetti dell'autorizzazione). - "1. Nessun medicinale puo' essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007";; 2. Quando per un medicinale e' stata rilasciata una AIC ai sensi del comma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonche' le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 1. 3. Il titolare dell'AIC e' responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta anche per i generatori di radionuclidi, i kit e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonche' per i radiofarmaci preparati industrialmente. 4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'AIFA, sono previste particolari disposizioni per la graduale applicazione del disposto del comma 1, con riferimento all'autorizzazione all'immissione in commercio dei gas medicinali.». - Il testo vigente dell'art. 119, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «5. L'attuazione della pubblicita' presso gli operatori sanitari puo' essere realizzata, anche in forma congiunta con il titolare dell'AIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo con questo, da altra impresa. In tali ipotesi restano fermi, peraltro, sia gli obblighi e le responsabilita' dell'impresa titolare AIC del medicinale, in ordine all'attivita' di informazione svolta dall'altra impresa, sia l'obbligo di cui all'art. 122, comma 3.».
Art. 35
(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)
1.All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta".
2.Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, e' abrogato.
3.Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e' ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1965, n. 182, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita. "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta";».
Art. 36
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)
2.Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 36: - La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 2008, n. L 179. - La direttiva 91/447/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256. - La legge 12 dicembre 1973, n. 993, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46. - Si riporta il testo dell'art. 31, del testo unico del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146: «Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.». - La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255. - La legge 18 aprile 1975, n. 110, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
Art. 37
(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche' delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole)
1.Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino piu' le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.
3.Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare e' superiore alle 50.000 uova.
4.In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta'.
5.Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6.Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non e' in regola.
7.Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' modalita' uniformi per l'attivita' di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.
8.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) che e' anche l'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
10.Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003".
11.Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 37: - Il regolamento (CE) n. 589/2008, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 giugno 2008, n. L 163. - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007: «Art. 7 (Origine delle uova). - 1. Sulle uova e sugli imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per territorio». «Art. 8 (Tipo di alimentazione). - 1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso. 2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi: a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali; b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu' di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime. 3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.». «Art. 9 (Utilizzo della dicitura extra). - 1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura «EXTRA» o «EXTRA FRESCHE», a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile: a) la data di deposizione e b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione. 2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo' essere apposta direttamente dal produttore. Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni: a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati debbono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali sono riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica comunicazione; b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.». «Art. 10. - Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilita' con la vigente normativa. 2. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non conformita' verranno attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.». - Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. - Si riporta il testo dell'art. 17,della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.». Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». - La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 1999, n. L 203. - La direttiva 2002/4/CE pubblicata nella G.U.C.E. 31 gennaio 2002, n. L 30. - Il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219.
Art. 38
(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)
1.Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/ 2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni e' autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformita' all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.
Note all'art. 38: - Il regolamento (CE) n. 1/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1. - Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE: «Art. 81. - Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. La commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.». «Art. 82. - Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.».
Art. 39
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'art. 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1». - Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1";. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera».
Art. 40
(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)
2.I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3.Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalita' operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonche' modalita' uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita' dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
5.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6.Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 41
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)
2.Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1.
3.Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 41: - La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 dicembre 2006, n. L 37. - Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione: «e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ». «m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». - Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O, convertiti, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O: «Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli art. da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 117, primo e quinto comma della Costituzione: «1. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.». «5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Art. 42
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa')
1.All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli atti delle societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita' europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".
2.All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,".
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'art. 2250, quarto comma, del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2250 (Indicazione negli atti e nella corrispondenza). - Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa' [c.c. 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2] e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta [c.c. 2188, 2199, 2200, 2295] e il numero d'iscrizione. Il capitale delle societa' per azioni [c.c. 2328, n. 4], in accomandita per azioni [c.c. 2462] e a responsabilita' limitata [c.c. 2472] deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.. Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. "1. All'art. 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita' europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.";». - Si riporta il testo dell'art. 2630, primo comma, del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese «ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.».
Art. 43
(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale)
1.Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e' abrogato.
Art. 44
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/ CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/ 665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispettodelle medesime procedure di cui al citato comma 1.
4.Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.
5.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Note all'art. 44: - La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 dicembre 2007, n. L 335. - La direttiva 89/665/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395. - La direttiva 92/13/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 1992, n. L 76. - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. - Le direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 1, 30 aprile 2004, n. L 134. - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22: «8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita' previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo' comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 45
(Modifica all'articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086)
1.All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "in base alle procedure definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009".
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, pubblicato nella Gazz.Uff. 9 aprile 2008, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, cosi' come modificato dalla presente legge: 4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'art. 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, "in conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009"; nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
CAPO III ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
Art. 46
(Costituzione e natura giuridica dei GECT)
1.I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.
2.I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalita' giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato "Registro", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.
3.Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per "autorita' regionali" e "autorita' locali" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localidi cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5.In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT puo' essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purche' coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonche' nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.
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