DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 104

Type DPR
Publication 2009-05-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, 13 novembre 1987, n. 505, e 15 settembre 1997, n. 355;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia ed il Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

2.I piloti aventi l' anzianita' di servizio di cui all'articolo 121-bis, comma 1, inserito dalla lettera d), al momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Art. 95 (Regolamenti di pilotaggio). - 1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. 2. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro per le comunicazioni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 gennaio 1977, n. 28. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 1980, n. 355. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1987, n. 505, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 1987, n. 289. - Il decreto del Presidente della Repubblica. 15 settembre 1997, n. 355, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 ottobre 1997, n. 245. Nota all'art. 1: - Si riporto il testo dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: «Art. 118 (Licenziamento del pilota). - 1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' o non sia piu' idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'art. 103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, e' cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.». - Si riporta il testo dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: «Art. 121 (Quota dei piloti in servizio). - 1. Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote. 2. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota. 3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote. 4. Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: «Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro). - 1. Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. 2. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre. 3. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermita' partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. 4. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all'atto della cancellazione da quest'ultima. 5. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e' comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote. 6. In caso di invalidita' assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalita' di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.».

Art. 2

Norme transitorie

1.I piloti effettivi e gli aspiranti piloti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di centoventicinque quote il capo pilota, centododici quote e mezza i sottocapi, cento quote gli altri piloti effettivi e cinquanta quote gli aspiranti piloti. In caso di infermita' dei piloti di cui al presente comma, si applica il comma 3 dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2.L'opzione per il trattamento di fine servizio da parte dei piloti con anzianita' inferiore a dieci anni e' effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei piloti con piu' di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 6, foglio n. 394

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: «3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.». - Si riporta il testo dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: «Art. 123 (Partecipazione delle vedove e degli orfani). - 1. La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o piu'. 2. La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. 3. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o piu'. 4. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. 5. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalita' stabilite al primo e terzo comma. 6. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova. 7. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.».

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