LEGGE 3 agosto 2009, n. 114
Entrata in vigore del provvedimento: 14/8/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Procedure relative all'esercizio della giurisdizione
1.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita' competenti e definite le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo- art. 1
Allegato ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO STATUTO DEI MILITARI E DEL PERSONALE CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, DEI QUARTIERI GENERALI E DELLE FORZE CHE POTREBBERO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DELLA PREPARAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, COMPRESE LE ESERCITAZIONI, NONCHE' DEI MILITARI E DEL PERSONALE CIVILE DEGLI STATI MEMBRI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER ESSERE IMPIEGATI IN TALE AMBITO (SOFA UE) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), di dotare l'UE delle capacita' necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attivita' di gestione delle crisi definite nel TUE. (2) Le decisioni nazionali di inviare forze degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso "Stati membri") nel territorio di altri Stati membri e di ricevere tali forze degli Stati membri nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, saranno adottate conformemente alle disposizioni del titolo V del TUE, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e saranno oggetto di disposizioni separate tra gli Stati membri interessati. (3) Sara' necessario concludere accordi specifici con i paesi terzi interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. (4) Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e altri strumenti internazionali che istituiscono organi giurisdizionali internazionali, tra cui lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Ai sensi del presente accordo si intende per: 1. "militari": a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS); b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'UE, cui l'EUMS puo' ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; 2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'UE per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che e' in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attivita'; 3. "persona a carico": qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare del militare o del membro del personale civile dalla legislazione dello Stato d'origine. Tuttavia, se tale legislazione considera familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il militare o il membro del personale civile, tale condizione e' considerata soddisfatta quando la persona in questione e' prevalentemente a carico del militare o del membro del personale civile; 4. "forza": le persone o altri soggetti costituiti da militari e da personale civile quali definiti ai paragrafi 1 e 2, con riserva che gli Stati membri interessati potranno concordare di non considerare determinate persone, unita', formazioni o altri soggetti come costituenti una "forza" o appartenenti ad essa agli effetti del presente accordo; 5. "quartieri generali": i quartieri generali situati nel territorio degli Stati membri, istituiti da uno o piu' Stati membri o da un'organizzazione internazionale, che possono essere messi a disposizione dall'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; 6. "Stato d'origine": lo Stato membro cui appartiene il militare o il membro del personale civile o la forza; 7. "Stato ospitante": lo Stato membro sul cui territorio si trovano il militare o il membro del personale civile, la forza o i quartieri generali, sia di stanza, sia in missione, sia in transito, a seguito di un ordine di missione individuale o collettivo o di una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.
Accordo- art. 2
ARTICOLO 2 1. Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini ufficiali del personale e delle relative persone a carico di cui all'articolo 1. Cio' non impedisce la richiesta di prove al fine di stabilire che tale personale e le persone a carico rientrano nelle categorie descritte all'articolo 1. 2. A tal fine, fatte salve le norme pertinenti applicabili alla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto comunitario, e' sufficiente un ordine di missione individuale o collettivo o una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.
Accordo- art. 3
ARTICOLO 3 I militari e il personale civile nonche' le persone a loro carico sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato ospitante e ad astenersi da qualsiasi attivita' incompatibile con lo spirito del presente accordo.
Accordo- art. 4
ARTICOLO 4 Ai fini del presente accordo: 1. le patenti di guida rilasciate dai servizi militari dello Stato d'origine sono riconosciute sul territorio dello Stato ospitante per veicoli militari comparabili; 2. il personale abilitato di qualsiasi Stato membro puo' fornire assistenza medica e dentistica al personale delle forze e dei quartieri generali di qualsiasi altro Stato membro.
Accordo- art. 5
ARTICOLO 5 I militari e il personale civile interessato indossano l'uniforme, secondo i regolamenti vigenti nello Stato d'origine.
Accordo- art. 6
ARTICOLO 6 I veicoli con un'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione dello Stato d'origine recano, oltre al numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalita'.
Accordo- art. 7
ARTICOLO 7 I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE possono detenere e portare armi conformemente all'articolo 13 quando lavorano con i quartieri generali o le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o quando partecipano a missioni collegate a tali compiti.
Accordo- art. 8
ARTICOLO 8 1. I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE godono dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunita' di cui continuano a beneficiare anche quando il loro distacco sia giunto al termine. 2. Le immunita' previste dal presente articolo sono concesse non a beneficio del personale interessato, ma nell'interesse dell'UE. 3. Sia l'autorita' competente dello Stato d'origine sia la pertinente istituzione dell'UE sospendono le immunita' dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE qualora tali immunita' impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando detta autorita' competente e pertinente istituzione dell'UE possono farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Unione europea. 4. Le istituzioni dell'UE cooperano in qualsiasi momento con le autorita' competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adoperano per evitare ogni abuso delle immunita' concesse a norma del presente articolo. 5. Qualora un'autorita' competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si e' verificato un abuso dell'immunita' concessa a norma del presente articolo, l'autorita' competente dello Stato d'origine e la pertinente istituzione dell'UE consultano, su richiesta, l'autorita' competente dello Stato membro interessato al fine di accertare se tale abuso si e' verificato. 6. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la controversia e' esaminata dalla pertinente istituzione dell'UE per giungere ad una composizione. 7. Qualora non sia possibile comporre tale controversia, la pertinente istituzione dell'UE adotta le modalita' particolareggiate per la sua composizione. Il Consiglio adotta tali modalita' all'unanimita'
Accordo- art. 9
ARTICOLO 9 Nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, i quartieri generali e le forze di cui all'articolo 1 e il relativo personale e equipaggiamento sono autorizzati a transitare e insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo delle autorita' competenti di quest'ultimo.
Accordo- art. 10
ARTICOLO 10 I militari e il personale civile ricevono cure mediche e dentistiche di pronto soccorso, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato ospitante.
Accordo- art. 11
ARTICOLO 11 Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorita' dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinche' siano messi a disposizione delle unita', delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonche' relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unita', formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante. In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.
Accordo- art. 12
ARTICOLO 12 1. Le unita', formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtu' di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unita', formazioni o soggetti puo' prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni. 2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 puo' essere impiegata solo previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unita', formazioni o soggetti.
Accordo- art. 13
ARTICOLO 13 1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purche' ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante. 2. Il personale civile puo' detenere e portare armi di servizio, purche' ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorita' dello Stato ospitante.
Accordo- art. 14
ARTICOLO 14 I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.
Accordo- art. 15
ARTICOLO 15 1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunita'. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunita' di cui al presente articolo. 2. Qualora un'autorita' competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si e' verificato un abuso dell'inviolabilita' riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorita' competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si e' verificato. 3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia e' esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimita' le modalita' particolareggiate per la sua composizione.
Accordo- art. 16
ARTICOLO 16 Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente: 1. quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile e' presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualita' di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza ne' periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio; 2. i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualita' dallo Stato di origine e su qualsiasi proprieta' mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato; 3. il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attivita' lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualita', svolta eventualmente nello Stato ospitante ne', salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprieta' mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione e' assoggettato in virtu' della legge dello Stato ospitante, anche se e' considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato; 4. il presente articolo non si applica ai dazi. Per "dazi" si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.
Accordo- art. 17
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