LEGGE 3 agosto 2009, n. 116
Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione,
Art. 3
Modifiche al codice penale
1.All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria».
Art. 4
(( Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: 1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."))
Art. 5
Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale
1.Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «Art. 740-bis (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca. 2. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti: a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta; b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734. Art. 740-ter (Ordine di devoluzione). - 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis. 2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.».
Art. 6
Autorita' nazionale anti-corruzione
1.E' designato quale autorita' nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2.Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attivita'.
Art. 7
Autorita' centrale
1.In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorita' centrale il Ministro della giustizia.
2.Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.
3.Il Ministro della giustizia provvede, altresi', nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
Art. 8
Norma di copertura
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Convention
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione- art. 1
Allegato CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE CON LA RISOLUZIONE N. 58/4 DEL 31 OTTOBRE 2003 E APERTA ALLA FIRMA A MERIDA DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2003 Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convezione, Preoccupati dalla gravita' dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilita' e la sicurezza delle societa', minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto, Preoccupati anche dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalita', in particolare la criminalita' organizzata e la criminalita' economica, compreso il riciclaggio di denaro, Preoccupati inoltre dai casi di corruzione relativi a considerevoli quantita' di beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilita' politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati, Convinti che la corruzione non sia piu' una questione locale, ma un fenomeno transnazionale che colpisce tutte le societa' e tutte le economie, cio' che rende la cooperazione internazionale essenziale per prevenire e stroncare tale corruzione, Convinti anche che un approccio globale e multidisciplinare sia necessario per prevenire e combattere efficacemente la corruzione, Convinti inoltre che l'offerta di assistenza tecnica possa notevolmente contribuire a mettere gli Stati maggiormente in grado, anche mediante il potenziamento delle capacita' e delle istituzioni, di prevenire e combattere efficacemente la corruzione, Convinti che l'acquisizione illecita di patrimoni personali possa essere particolarmente pregiudizievole per le istituzioni democratiche, le economie nazionali e lo stato di diritto, Determinati a prevenire, individuare e scoraggiare in modo piu' efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e a potenziare la cooperazione internazionale per il recupero di beni, Riconoscendo i principi fondamentali del rispetto delle garanzie previste dalla legge nei procedimenti penali e nei procedimenti civili o amministrativi concernenti il riconoscimenti di diritti di proprieta', Avendo a mente che spetta a tutti gli Stati prevenire e sradicare la corruzione e che questi ultimi devono cooperare tra loro, con il sostegno e la partecipazione di persone e gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la societa' civile, le organizzazioni non governative e le comunita' di persone, affinche' i loro sforzi in tale settore siano efficaci, Avendo inoltre a mente i principi di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di equita', di responsabilita' e di uguaglianza dinnanzi alla legge e la necessita' di salvaguardare l'integrita' e di favorire la cultura del rifiuto della corruzione, Congratulandosi per i lavori svolti dalla Commissione per la prevenzione della criminalita' e la giustizia penale e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine al fine di prevenire e combattere la corruzione, Ricordando i lavori svolti in tale settore da altre organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le attivita' del Consiglio di cooperazione doganale (chiamato anche Organizzazione mondiale delle dogane), del Consiglio d'Europa, della Lega degli Stati Arabi, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'Unione africana e dell'Unione europea, Prendendo atto con soddisfazione degli strumenti multilaterali volti a prevenire e combattere la corruzione quali, tra gli altri, la Convenzione interamericana contro la corruzione, adottata dall'Organizzazione degli Stati americani il 29 marzo 1996(1), la Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 maggio 1997(2), la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, adottata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il 21 novembre 1997(3), la Convenzione penale sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999(4), la Convenzione civile sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999(5), e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, adottata dai capi di Stato e di governo dell'Unione africana il 12 luglio 2003. Rallegrandosi dell'entrata in vigore, il 29 settembre 2003, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata(6), -------------------------------------------- (1) Si veda E/1996/99. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, C 195, 25 giugno 1997. (3) Si veda Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: E.98.III.B.18). (4) Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati europei, n. 173. (5) Ibid., n. 174. (6) Risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale, allegato I. Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Oggetto La presente Convenzione ha per oggetto: a) La promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo piu' efficace; b) la promozione, l'agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell'assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest'ultima, compreso il recupero di beni; c) La promozione dell'integrita', della responsabilita' e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.
Convenzione- art. 2
Articolo 2 Terminologia Ai fini della presente Convenzione: a) Si intende per "pubblico ufficiale": i) qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato Parte, che essa sia stata nominata o eletta, a titolo permanente o temporaneo, che essa sia remunerata o non remunerata, e qualunque sia il suo livello gerarchico; ii) qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio, cosi' come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; iii) ogni altra persona definita quale "pubblico ufficiale" nel diritto interno di uno Stato Parte. Tuttavia, ai fini di alcune misure specifiche previste nel Titolo II della presente Convenzione, si puo' intendere per "pubblico ufficiale" qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione o fornisca un pubblico servizio, cosi' come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; b) Si intende per "pubblico ufficiale straniero" qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di un paese estero, che essa sia stata nominata o eletta; e qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione per un paese estero, anche per un pubblico organismo o per una pubblica impresa; c) Si intende per "funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica" un funzionario internazionale od ogni altra persona autorizzata da tale organizzazione ad agire in suo nome; d) Si intende per "beni" tutti i tipi di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili od intangibili, nonche' gli atti giuridici o documenti attestanti la proprieta' di tali beni od i diritti relativi; e) Si intende per "proventi del crimine" qualsiasi bene proveniente dalla commissione di un reato od ottenuto, direttamente od indirettamente, dalla commissione di un reato; f) Si intende per "congelamento" o "sequestro" il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, od il fatto di assumere temporaneamente la custodia od il controllo di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorita' competente; g) Si intende per "confisca" lo spossessamento permanente di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorita' competente; h) Si intende per "reato presupposto" ogni reato a seguito del quale si generano proventi suscettibili di divenire oggetto del reato definito all'articolo 23 della presente Convenzione; i) Si intende per "consegna sorvegliata" il metodo consistente nel permettere l'uscita dal territorio, il passaggio attraverso il territorio, o l'entrata nel territorio di uno o piu' Stati, di spedizioni illecite o sospette, con la conoscenza e sotto il controllo delle autorita' competenti di tali Stati, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella sua commissione.
Convenzione- art. 3
Articolo 3 Campo d'applicazione 1. La presente Convenzione si applica, conformemente alle sue disposizioni, alla prevenzione, alle indagini ed ai procedimenti concernenti la corruzione nonche' al congelamento, al sequestro, alla confisca ed alla restituzione dei proventi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, non e' necessario, salvo disposizione contraria di quest'ultima, che i reati ivi indicati causino un danno od un pregiudizio patrimoniale allo Stato.
Convenzione- art. 4
Articolo 4 Protezione della sovranita' 1. Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione in modo compatibile con i principi di uguaglianza sovrana e di integrita' territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato una competenza e delle funzioni esclusivamente riservate alle autorita' di tale altro Stato dal suo diritto intero.
Convenzione- art. 5
Articolo 5 Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte elabora e applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della societa' e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrita', di trasparenza e di responsabilita'. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattete la corruzione. 4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell'ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione.
Convenzione- art. 6
Articolo 6 Organo od organi di prevenzione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o piu' organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali: a) L'applicazione delle politiche di cui all'articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b) L'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stati Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all'organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonche' la formazione di cui tale personale puo' avere bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dell'autorita' o delle autorita' suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.
Convenzione- art. 7
Articolo 7 Settore pubblico 1. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, al fine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti, che: a) Vertano sui principi di efficacia e di trasparenza e su criteri obiettivi quali il merito, l'equita' e l'attitudine; b) Comportino procedure appropriate per selezionare e formare le persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti essere particolarmente esposti alla corruzione e, se del caso, per assicurare una rotazione di tali posti; c) Favoriscano una remunerazione adeguata e delle tabelle salariali eque, tenuto conto del livello di sviluppo economico dello Stato Parte; d) Favoriscano l'offerta di programmi di educazione e di formazione che permettano loro di adempiere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole ed adeguato e permettano loro di beneficiare di una formazione specializzata appropriata che li sensibilizzi maggiormente ai rischi di corruzione inerenti all'esercizio delle loro funzioni Tali programmi possono fare riferimento ai codici o norme di condotta applicabili. 2. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre l'adozione di misure legislative ed amministrative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di stabilire i criteri per la candidatura e l'elezione ad un pubblico mandato. 3. Ciascuno Stato Parte prevede inoltre l'adozione di misure legislative ed amministrative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di accrescere la trasparenza del finanziamento delle candidature ad un pubblico mandato elettivo e, se del caso, del finanziamento dei partiti politici. 4. Ciascuno stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse.
Convenzione- art. 8
Articolo 8 Codice di condotta dei pubblici ufficiali 1. Ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte incoraggia in particolare l'integrita', l'onesta' e la responsabilita' dei propri pubblici ufficiali, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico. 2. In particolare, ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare, nell'ambito dei propri sistemi istituzionale e giuridico, codici o norme di condotta per un esercizio corretto, onorevole ed adeguato delle pubbliche funzioni. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, ciascuno Stato Parte prende atto, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle iniziative pertinenti di organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali, quali il Codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici allegato alla risoluzione 51/59 dell'Assemblea generale, in data 12 dicembre 1996. 4. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, l'attuazione di misure e sistemi tali da facilitare la segnalazione, da parte dei pubblici ufficiali alle autorita' competenti, degli atti di corruzione di cui essi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni 5. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorita' competenti, in particolare, ogni loro attivita' esterna, impiego, investimento, bene ed ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale. 6. Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, di misure disciplinari od altre misure nei confronti dei pubblici ufficiali che violano i codici o le norme istituite in virtu' del presente articolo.
Convenzione- art. 9
Articolo 9 Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle funzioni pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l'assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l'applicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare: a) La diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sulle gare d'appalto ed ogni informazione pertinente sull'attribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta; b) La definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d'appalto nonche' la loro pubblicazione; c) L'utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l'assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure; d) Un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l'esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo; e) Se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione d'interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione. 2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilita' nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare: a) Le procedure per l'adozione del bilancio nazionale; b) La comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite; c) Un sistema di norme in materia di contabilita' e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello; d) Dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e e) Se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo. 3. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l'integrita' dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.
Convenzione- art. 10
Articolo 10 Informazione del pubblico Tenuto conto della necessita' di lottare contro la corruzione, ciascuno Stato Parte prende, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure necessarie al fine di accrescere la trasparenza della propria pubblica amministrazione, anche per quanto concerne, se del caso, la propria organizzazione, il proprio funzionamento ed i propri processi decisionali. Tali misure possono includere in particolare: a) L'adozione di procedure o regolamenti che permettano agli utenti di ottenere, se del caso, informazioni sull'organizzazione, il funzionamento ed i processi decisionali della pubblica amministrazione nonche', tenuto debito conto della protezione della vita privata e dei dati personali, sulle decisioni ed atti giuridici che li riguardano; b) La semplificazione, se del caso, delle procedure amministrative al fine di facilitare l'accesso degli utenti alle autorita' decisionali competenti; e c) La pubblicazione d'informazioni, comprese eventuali relazioni periodiche sui rischi di corruzione presenti nella propria pubblica amministrazione;
Convenzione- art. 11
Articolo 11 Misure concernenti i giudizi ed i servizi inquinanti 1. Tenuto conto dell'indipendenza dei magistrati e del loro ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie al fine di rafforzare la loro integrita' e prevenire ogni possibilita' di corromperli, fatta salva la loro indipendenza. Tali misure possono comprendere regole concernenti il loro comportamento. 2. Misure aventi lo stesso scopo di quelle prese in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo potranno essere istituite ed applicate presso i servizi inquirenti negli Stati Parte in cui tali servizi formano un corpo distinto, ma godono di un'indipendenza simile a quella dei giudici.
Convenzione- art. 12
Articolo 12 Settore privato 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilita' e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure. 2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare: a) La promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati; b) La promozione e l'elaborazione di norme e procedure volte a preservare l'integrita' degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinche' le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attivita' in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d'interesse e promuovere l'uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) La promozione della trasparenza tra gli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l'identita' delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle societa'; d) La prevenzione dell'uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorita' per attivita' commerciali; e) La prevenzione dei conflitti d'interesse mediante l'imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all'esercizio di attivita' professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all'impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attivita' o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f) L'assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e l'individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione. 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione d'informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilita' e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a) La tenuta di conti fuori libro; b) Le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) La registrazione di spese inesistenti; d) La registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non e' correttamente identificato; e) L'utilizzazione di documenti falsi; f) La distruzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge. 4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilita' fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento e' uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Convenzione- art. 13
Articolo 13 Partecipazione della societa' 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la societa' civile, le organizzazioni non governative e le comunita' di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull'esistenza, le cause e la gravita' della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel: a) Accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi; b) Assicurare l'accesso effettivo del pubblico all'informazione; c) Intraprendere delle attivita' d'informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonche' dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le universita'; d) Rispettare, promuovere e proteggere la liberta' di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale liberta' puo' essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie: i) Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; ii) Alla protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, o della pubblica sanita' e moralita'. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinche' tali organi siano accessibili, se del caso, cosicche' i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Convenzione- art. 14
Articolo 14 Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro 1. Ciascuno Stato Parte: a) Istituisce un regime interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari, comprese le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi formali od informali di trasmissione di fondi o di valori nonche', se del caso, degli altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, nei limiti della propria competenza, al fine di scoraggiare e di individuare ogni fauna di riciclaggio di denaro. Tale regime pone l'accento sui requisiti in materia di identificazione dei clienti e, se del caso, degli aventi diritto economici, di registrazione delle operazioni e di dichiarazione delle operazioni sospette; b) Si assicura, fatto salvo l'articolo 46 della presente Convenzione, che le autorita' amministrative, di regolamentazione, di individuazione e di repressione e le altre autorita' incaricate della lotta al riciclaggio di denaro (comprese, nei casi in cui il proprio diritto interno lo prevede, le autorita' giudiziarie) siano in grado di cooperare e di scambiarsi informazioni al livello nazionale ed internazionale, alle condizioni definite dal proprio diritto interno e, a tale fine, esamina la creazione di un servizio d'informazione finanziaria che funga da centro nazionale di raccolta, di analisi e di diffusione di informazioni concernenti eventuali operazioni di riciclaggio di denaro. 2. Gli Stati Parte esaminano l'attuazione di misure realizzabili di individuazione e monitoraggio del movimento trasfrontaliero di numerarlo e di titoli negoziabili appropriati, fatte salve le garanzie volte ad assicurare l'uso corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la circolazione dei capitali leciti. Si puo' far obbligo in particolare ai privati e alle imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantita' importanti di numerario e di titoli negoziabili appropriati. 3. Gli Stati Parte considerano l'attuazione di misure appropriate e realizzabili al fine di esigere dagli istituti finanziari, comprese le societa' di trasferimenti di fondi: a) Che registrino informazioni esatte e utili sull'ordinante nei moduli e nei messaggi concernenti il trasferimento elettronico di fondi; b) Che conservino tali informazioni lungo l'intera catena del pagamento; e c) Che esercitino una maggiore sorveglianza sui trasferimenti di fondi non accompagnati da informazioni complete sull'ordinante. 4. Quando istituiscono un regime interno di regolamentazione e di controllo in virtu' del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad ispirarsi alle iniziative pertinenti prese dalle organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali nella lotta al riciclaggio di denaro. 5. Gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione mondiale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorita' giudiziarie, i servizi di individuazione e di repressione e le autorita' di regolamentazione finanziaria al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro.
Convenzione- art. 15
Articolo 15 Corruzione di pubblici ufficiali nazionali Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente: a) Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali; b) Al fatto per un pubblico ufficiale di sollecitare od accettare, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Convenzione- art. 16
Articolo 16 Corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale straniero o ad un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, al fine di ottenere o conservare un'attivita' commerciale od un altro indebito vantaggio in relazione ad attivita' di commercio internazionale. 2. Ciascuno Stato Parte considera l'adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, al fatto, per un pubblico ufficiale straniero od un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, di sollecitare o di accettare, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Convenzione- art. 17
Articolo 17 Sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, alla sottrazione, all'appropriazione indebita o ad un altro uso illecito, da parte di un pubblico ufficiale, a suo vantaggio o a vantaggio di un'altra persona o entita', di qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtu' delle sue funzioni.
Convenzione- art. 18
Articolo 18 Millantato credito Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente: a) Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinche' detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorita' pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l'istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona; b) Al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se o per un'altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorita' pubblica dello Stato Parte.
Convenzione- art. 19
Articolo 19 Abuso d'ufficio Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entita'.
Convenzione- art. 20
Articolo 20 Arricchimento illecito Fatta salva la propria costituzione ed i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, all'arricchimento illecito, ossia un aumento sostanziale dei beni di un pubblico ufficiale che quest'ultimo non puo' ragionevolmente giustificare rispetto ai suoi redditi legittimi.
Convenzione- art. 21
Articolo 21 Corruzione nel settore privato Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente nell'ambito di attivita' economiche, finanziarie o commerciali: a) Al fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio ad ogni persona che dirigga un'entita' del settore privato o lavori per tale entita', a qualunque titolo, per se o per un'altra persona, affinche', in violazione dei propri doveri, essa compia o si astenga dal compiere un atto; b) Al fatto, per qualsiasi persona che diriga un'entita' del settore privato o che lavori per tale entita', a qualsiasi titolo, di sollecitare od accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per se o per un'altra persona, al fine di compiere o di astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.
Convenzione- art. 22
Articolo 22 Sottrazione di beni nel settore privato Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente nell'ambito di attivita' economiche, finanziarie o commerciali, alla sottrazione da parte di una persona che dirige un'entita' del settore privato o lavora per tale entita', a qualsiasi titolo, di ogni bene, fondo o valore privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lei affidata in virtu' delle sue funzioni.
Convenzione- art. 23
Articolo 23 Riciclaggio dei proventi del crimine 1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente: a) i) Alla conversione od al trasferimento di beni, essendo l'autore di tali atti consapevole che i beni costituiscono i proventi del crimine, al fine di dissimulare o mascherare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei propri atti; ii) Alla dissimulazione o al mascheramento della vera natura, dell'origine, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprieta' di beni o dei relativi diritti, essendo l'autore di tali atti consapevole che detti beni costituiscono i proventi del crimine; b) Fatti salvi i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico: i) All'acquisizione, alla detenzione o all'utilizzazione di beni quando colui che li acquisisce, detiene od utilizza sa, al momento in cui li riceve, che essi costituiscono i proventi del crimine; ii) Alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti conformemente al presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicita' consistente nel fornire assistenza, aiuto o consigli ai fini della sua commissione. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo: a) Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla piu' ampia gamma possibile di reati presupposti; b) Ciascuno Stato Parte include nei reati presupposti al minimo una gamma completa di illeciti penali stabiliti conformemente alla presente Convenzione; c) Ai fini del comma b) di cui sopra, i reati presupposti includono i reati commessi all'interno e all'esterno del territorio rientrante nella competenza dello Stato Parte in questione. Tuttavia, un reato commesso all'esterno del territorio rientrante nella competenza di uno Stato Parte costituisce un reato presupposto solo quando l'atto corrispondente e' un illecito penale per il diritto interno dello Stato in cui e' stato commesso e costituirebbe un illecito penale per il diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio; d) Ciascuno Stato Parte consegna al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi che danno effetto al presente articolo nonche' di ogni modifica successivamente apportata a tali leggi o una descrizione di tali leggi e delle ulteriori modifiche; e) Quando i principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte lo richiedono, si puo' disporre che i reati enunciati al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto.
Convenzione- art. 24
Articolo 24 Ricettazione Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito, penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente dopo la commissione di uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione senza che vi sia stata partecipazione a detti reati, al fatto di dissimulare o di trattenere in modo continuato dei beni sapendo che detti beni provengono da uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione- art. 25
Articolo 25 Ostacolo al buon funzionamento della giustizia Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente: a) Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione o di promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio per ottenere una falsa testimonianza od impedire una testimonianza o la presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione; b) Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione per impedire ad un funzionario della giustizia o dei servizi di individuazione e di repressione di esercitare i doveri della loro carica in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. Nulla nel presente comma pregiudica il diritto degli Stati Parte di disporre di una legislazione destinata a proteggere altre categorie di pubblici ufficiali
Convenzione- art. 26
Articolo 26 Responsabilita' delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, al fine di stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche che partecipano ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o amministrativa. 3. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4. Ciascuno Stato Parte assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.
Convenzione- art. 27
Articolo 27 Partecipazione e tentativo 1. Ogni Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto intero, al fatto di partecipare a qualunque titolo, ad esempio come complice, assistente od istigatore, ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte puo' adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al tentativo di commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, alla preparazione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione- art. 28
Articolo 28 La conoscenza, l'intenzione e la motivazione in quanto elementi di un reato La conoscenza, l'intenzione o la motivazione necessarie in quanto elementi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possono essere dedotte da circostanze fattuali obiettive.
Convenzione- art. 29
Articolo 29 Prescrizione Se del caso, ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti possono essere avviati per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e fissa un termine piu' lungo o sospende la prescrizione quando il presunto autore del reato si e' sottratto alla giustizia.
Convenzione- art. 30
Articolo 30 Procedimenti giudiziari, decisione e sanzioni 1. Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravita' di tale reato. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie al fine di stabilire o mantenere, conformemente al proprio sistema giuridico e ai propri principi costituzionali, un equilibrio appropriato tra ogni immunita' o privilegio giurisdizionale concesso ai propri pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e la possibilita', se necessario, di ricercare, perseguire e giudicare effettivamente i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera affinche' ogni potere giudiziario discrezionale conferito dal proprio diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari avviati contro le persone per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione sia esercitato in modo tale da ottimizzate l'efficacia di misure di individuazione e di repressione di tali reati, tenuto debito conto della necessita' di esercitare un effetto dissuasivo per quanto concerne la loro commissione. 4. Relativamente ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte prende misure appropriate, conformemente al proprio diritto interno e tenuto debito conto dei diritti di difesa, affinche' le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni di scarcerazione in attesa di giudizio o di appello tengano conto della necessita' di assicurare la presenza dell'imputato nell'ulteriore procedimento penale. 5. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la gravita' dei reati interessati nell'esaminare l'eventualita' di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati. 6. Ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, esamina l'istituzione di procedure che permettano all'autorita' competente, se del caso, di revocare, sospendere o trasferire un pubblico ufficiale accusato di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione, avendo a mente il rispetto del principio della presunzione d'innocenza. 7. Quando la gravita' del reato lo giustifica, ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, esamina l'istituzione di procedure che permettano di interdire, con decisione giudiziaria od ogni altro mezzo appropriato, per una durata fissata dal proprio diritto interno, le persone riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, dal diritto di: a) Ricoprire un pubblico ufficio; b) Ricoprire una funzione in un'impresa della quale lo Stato e' totalmente o parzialmente proprietario. 8. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorita' competenti nei confronti dei funzionari. 9. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il principio secondo il quale la definizione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e dei mezzi giuridici di difesa applicabili o degli altri principi giuridici che disciplinano la legalita' delle incriminazioni dipendono esclusivamente dal diritto interno di uno Stato Parte, principio per il quale detti reati sono perseguiti e puniti conformemente a tale diritto. 10. Gli Stati Parte si adoperano al fine di promuovere il reinserimento sociale delle persone riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione- art. 31
Articolo 31 Congelamento, sequestro e confisca 1. Ciascuno Stato Parte prende, nella maggiore misura possibile nell'ambito del proprio sistema giuridico interno, le misure necessarie per permettere la confisca: a) Dei proventi del crimine provenienti da reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi; b) Dei beni, materiali o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per permettere l'identificazione, la localizzazione il congelamento od il sequestro di quanto menzionato al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca. 3. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per regolamentare l'amministrazione da parte delle autorita' competenti dei beni congelati, sequestrati o confiscati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Se i proventi del crimine sono stati trasformati o convertiti, in parte od in tutto, in altri beni, questi ultimi possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo di detti proventi. 5. Se i proventi del crimine sono stati mischiati a beni legittimamente acquisiti, tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati. 6. Le entrate o gli altri vantaggi tratti da tali proventi del crimine, dai beni nei quali i proventi sono stati trasformati o convertiti o dai beni ai quali i proventi sono stati mischiati possono inoltre essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi del crimine. 7. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 55 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte abilita i propri tribunali o le altre autorita' competenti ad ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali Uno Stato Parte non puo' invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo. 8. Gli Stati Parte possono esaminare la possibilita' di esigere che l'autore di un reato dimostri l'origine lecita dei presunti proventi del crimine o di altri beni confiscabili, nella misura in cui tale esigenza e' conforme ai principi fondamentali del loro diritto interno ed alla natura dei procedimenti giudiziari e di altri procedimenti. 9. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede. 10. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure alle quali detto articolo si riferisce sono definite ed eseguite conformemente alle disposizioni del diritto interno di ciascuno Stato Parte e fatte salve queste ultime.
Convenzione- art. 32
Articolo 32 Protezione dei testimoni, dei periti e delle parti lese 1. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente al proprio sistema giuridico interno e nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una protezione efficace da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione ai testimoni e periti che depongono in relazione a reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e, se del caso, ai loro parenti ed altre persone loro vicine. 2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in particolare, fatti salvi i diritti del difensore, compreso il diritto ad un regolare processo: a) Nello stabilire, per la protezione fisica di tali persone, procedimenti volti in particolare, secondo le esigenze e nella misura del possibile, a fornire loro un nuovo domicilio ed a permettere, se del caso, che le informazioni concernenti la loro identita' ed il luogo in cui esse si trovano non siano divulgate o che la loro divulgazione sia limitata; b) Nel prevedere norme probatorie che permettano ai testimoni e periti di deporre in modo tale da garantire la loro sicurezza, autorizzandoli in particolare a deporre ricorrendo a tecniche di comunicazione quali i collegamenti video o ad altri mezzi adeguati. 3. Gli Stati Parte esaminano la possibilita' di concludere accordi od intese con altri Stati al fine di fornire, un nuovo domicilio alle persone menzionate al paragrafo l del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre alle parti lese quando esse sono testimoni. 5. Ciascuno Stato Parte, fatto salvo il proprio diritto interno, si adopera affinche' i pareri e le preoccupazioni delle parti lese siano presentati e considerati nelle fasi appropriata di un procedimento penale avviato contro gli autori di un reato in un modo tale da non pregiudicare i diritti di difesa.
Convenzione- art. 33
Articolo 33 Protezione delle persone che comunicano informazioni Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di incorporare nel proprio sistema giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato ogni persona che segnali alle autorita' competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente Convenzione.
Convenzione- art. 34
Articolo 34 Conseguenze degli atti di corruzione Tenuto debito conto dei diritti di terzi acquisiti in buona fede, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure volte a combattere le conseguenze della corruzione. In tale prospettiva, gli Stati Parte possono considerare la corruzione come un fattore pertinente in un procedimento giudiziario per decidere l'annullamento o la rescissione di un contratto, il ritiro di una concessione o di ogni altro atto giuridico analogo o per prendere ogni misura correttiva.
Convenzione- art. 35
Articolo 35 Riparazione del danno Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente ai principi del proprio diritto interno, al fine di dare alle entita' o persone che hanno subito un danno in conseguenza ad un atto di corruzione il diritto di avviare un procedimento legale nei confronti dei responsabili di detto danno al fine di ottenere una riparazione.
Convenzione- art. 36
Articolo 36 Autorita' specializzate Ciascuno Stato Parte assicura l'esistenza, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, di uno o piu' organi o persone specializzate nella lotta alla corruzione mediante attivita' di individuazione e repressione. Tale o tali organismi o persone si vedono garantire l'indipendenza necessaria, conformemente ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato Parte, per potere esercitare le proprie funzioni efficacemente ed al riparo da ogni indebita influenza. Tali persone o il personale di detto o di detti organi dovrebbero avere la formazione e le risorse necessarie per esercitare le loro mansioni.
Convenzione- art. 37
Articolo 37 Cooperazione con i servizi di individuazione e repressione della criminalita' 1. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di incoraggiare le persone che partecipano o hanno partecipato alla commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione a fornire alle autorita' competenti informazioni utili ai fini dell'indagine e della ricerca di prove, nonche' un aiuto fattuale e concreto che potrebbe contribuire a privare gli autori del reato dei proventi del crimine e a recuperare tali proventi. 2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di prevedere, nei casi appropriati, un alleggerimento della pena di cui e' passibile un imputato che cooperi in modo sostanziale all'indagine o ai procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, esamina la possibilita' di prevedere la concessione dell'immunita' giudiziaria ad una persona che cooperi in modo sostanziale all'indagine od ai procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 4. La protezione di tali persone e' assicurata, mutatis mutandis, come previsto dall'articolo 32 della presente Convenzione. 5. Quando una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo situata in uno Stato Parte puo' fornire una cooperazione sostanziale alle autorita' competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono esaminare la possibilita' di concludere accordi od intese, conformemente al loro diritto interno, concernenti la concessione eventuale del trattamento descritto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte dell'altro Stato Parte.
Convenzione- art. 38
Articolo 38 Cooperazione tra autorita' nazionali Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra, da una parte, le proprie pubbliche autorita' ed i propri pubblici ufficiali e, dall'altra, le proprie autorita' incaricate delle indagini e dei procedimenti relativi ad illeciti penali. Tale cooperazione puo' consistere: a) Per i primi nell'informare, di propria iniziativa, i secondi quando sussistono ragionevoli motivi per ritenere che uno dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15, 21 e 23 della presente Convenzione sia stato commesso; b) Per i primi nel fornire ai secondi, dietro richiesta, tutte le informazioni necessarie.
Convenzione- art. 39
Articolo 39 Cooperazione tra autorita' nazionali e settori privato 1. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra le autorita' nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti e le entita' del settore privato, in particolare gli istituti finanziari, su questioni concernenti la commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di incoraggiare i propri cittadini e le altre persone residenti abitualmente sul suo territorio a segnalare alla autorita' nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione- art. 40
Articolo 40 Segreto bancario Ciascuno Stato Parte assicura, in caso di indagini giudiziarie nazionali relative ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, che il proprio sistema giuridico interno disponga di meccanismi appropriati per superare gli ostacoli che possono derivare dall'applicazione delle leggi sul segreto bancario.
Convenzione- art. 41
Articolo 41 Precedenti giudiziari Ciascuno Stato Parte puo' adottare le misure legislative o le altre misure necessarie per tenere conto, nelle condizioni e ai fini che ritiene appropriati, di ogni condanna della quale il presunto autore di un reato sarebbe stato precedentemente oggetto in un altro Stato, al fine di utilizzare tale informazione nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Convenzione- art. 42
Articolo 42 Competenza 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione nei seguenti casi: a) Quando il reato e' commesso sul proprio territorio; b) Quando il reato e' commesso a bordo di una nave battente la bandiera di tale Stato o a bordo di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento in cui detto reato e' stato commesso. 2. Fatto salvo l'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte puo' inoltre stabilire la propria competenza su uno qualsiasi di tali reati nei seguenti casi: a) Quando il reato e' commesso nei confronti di uno dei suoi cittadini; b) Quando il reato e' commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona apolide residente abitualmente sul suo territorio; c) Quando il reato e' uno di quelli stabiliti conformemente al comma b) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 23 della presente Convenzione ed e' commesso fuori del suo territorio ai fini della commissione, sul suo territorio, di un reato stabilito conformemente ai coroni a) i) o ii) o b) i) del paragrafo l dell'articolo 23 della presente Convenzione; o d) Quando il reato e' commesso contro lo Stato Parte. 3. Ai fini dell'articolo 44 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non estrada tale persona per il solo motivo che essa e' un suo cittadino. 4. Ciascuno Stato Parte puo' inoltre prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non lo estrada. 5. Se uno Stato Parte il quale esercita la propria competenza in virtu' del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato avvisato, o ha in ogni modo appreso, che altri Stati Parte svolgono un'indagine o hanno avviato dei procedimenti od un procedimento giudiziario concernente lo stesso atto, le autorita' competenti di tali Stati Parte si consultano, come piu' appropriato, per coordinare le loro azioni. 6. Fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di ogni competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al proprio diritto interno.
Convenzione- art. 43
Articolo 43 Cooperazione internazionale 1. Gli Stati Parte collaborano in materia penale conformemente agli articoli dal 44 al 50 della presente Convenzione. Se del caso e se compatibile con il loro ordinamento giuridico interno, gli Stati Parte prendono in considerazione l'assistenza reciproca in indagini ed in procedimenti in materia civile ed amministrativa riguardanti la corruzione. 2. In materia di cooperazione internazionale, quando la doppia incriminazione e' considerata condizione, essa si ritiene soddisfatta se il comportamento che sta alla base del reato per il quale si chiede assistenza e' un illecito penale ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati Parte a prescindere dal fatto che le leggi dello Stato Parte richiesto collocano il reato entro la medesima categoria di reato o lo denominano con la stessa terminologia dello Stato Parte richiedente.
Convenzione- art. 44
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