LEGGE 3 agosto 2009, n. 116

Type Legge
Publication 2009-08-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione,

Art. 3

Modifiche al codice penale

1.All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria».

Art. 4

(( Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: 1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."))

Art. 5

Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale

1.Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «Art. 740-bis (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca. 2. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti: a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta; b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734. Art. 740-ter (Ordine di devoluzione). - 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis. 2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.».

Art. 6

Autorita' nazionale anti-corruzione

1.E' designato quale autorita' nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attivita'.

Art. 7

Autorita' centrale

1.In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorita' centrale il Ministro della giustizia.

2.Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3.Il Ministro della giustizia provvede, altresi', nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

Art. 8

Norma di copertura

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Convention

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione- art. 1

Allegato CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE CON LA RISOLUZIONE N. 58/4 DEL 31 OTTOBRE 2003 E APERTA ALLA FIRMA A MERIDA DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2003 Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convezione, Preoccupati dalla gravita' dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilita' e la sicurezza delle societa', minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto, Preoccupati anche dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalita', in particolare la criminalita' organizzata e la criminalita' economica, compreso il riciclaggio di denaro, Preoccupati inoltre dai casi di corruzione relativi a considerevoli quantita' di beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilita' politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati, Convinti che la corruzione non sia piu' una questione locale, ma un fenomeno transnazionale che colpisce tutte le societa' e tutte le economie, cio' che rende la cooperazione internazionale essenziale per prevenire e stroncare tale corruzione, Convinti anche che un approccio globale e multidisciplinare sia necessario per prevenire e combattere efficacemente la corruzione, Convinti inoltre che l'offerta di assistenza tecnica possa notevolmente contribuire a mettere gli Stati maggiormente in grado, anche mediante il potenziamento delle capacita' e delle istituzioni, di prevenire e combattere efficacemente la corruzione, Convinti che l'acquisizione illecita di patrimoni personali possa essere particolarmente pregiudizievole per le istituzioni democratiche, le economie nazionali e lo stato di diritto, Determinati a prevenire, individuare e scoraggiare in modo piu' efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e a potenziare la cooperazione internazionale per il recupero di beni, Riconoscendo i principi fondamentali del rispetto delle garanzie previste dalla legge nei procedimenti penali e nei procedimenti civili o amministrativi concernenti il riconoscimenti di diritti di proprieta', Avendo a mente che spetta a tutti gli Stati prevenire e sradicare la corruzione e che questi ultimi devono cooperare tra loro, con il sostegno e la partecipazione di persone e gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la societa' civile, le organizzazioni non governative e le comunita' di persone, affinche' i loro sforzi in tale settore siano efficaci, Avendo inoltre a mente i principi di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di equita', di responsabilita' e di uguaglianza dinnanzi alla legge e la necessita' di salvaguardare l'integrita' e di favorire la cultura del rifiuto della corruzione, Congratulandosi per i lavori svolti dalla Commissione per la prevenzione della criminalita' e la giustizia penale e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine al fine di prevenire e combattere la corruzione, Ricordando i lavori svolti in tale settore da altre organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le attivita' del Consiglio di cooperazione doganale (chiamato anche Organizzazione mondiale delle dogane), del Consiglio d'Europa, della Lega degli Stati Arabi, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'Unione africana e dell'Unione europea, Prendendo atto con soddisfazione degli strumenti multilaterali volti a prevenire e combattere la corruzione quali, tra gli altri, la Convenzione interamericana contro la corruzione, adottata dall'Organizzazione degli Stati americani il 29 marzo 1996(1), la Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 maggio 1997(2), la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, adottata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il 21 novembre 1997(3), la Convenzione penale sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999(4), la Convenzione civile sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999(5), e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, adottata dai capi di Stato e di governo dell'Unione africana il 12 luglio 2003. Rallegrandosi dell'entrata in vigore, il 29 settembre 2003, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata(6), -------------------------------------------- (1) Si veda E/1996/99. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, C 195, 25 giugno 1997. (3) Si veda Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: E.98.III.B.18). (4) Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati europei, n. 173. (5) Ibid., n. 174. (6) Risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale, allegato I. Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Oggetto La presente Convenzione ha per oggetto: a) La promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo piu' efficace; b) la promozione, l'agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell'assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest'ultima, compreso il recupero di beni; c) La promozione dell'integrita', della responsabilita' e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.

Convenzione- art. 2

Articolo 2 Terminologia Ai fini della presente Convenzione: a) Si intende per "pubblico ufficiale": i) qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato Parte, che essa sia stata nominata o eletta, a titolo permanente o temporaneo, che essa sia remunerata o non remunerata, e qualunque sia il suo livello gerarchico; ii) qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio, cosi' come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; iii) ogni altra persona definita quale "pubblico ufficiale" nel diritto interno di uno Stato Parte. Tuttavia, ai fini di alcune misure specifiche previste nel Titolo II della presente Convenzione, si puo' intendere per "pubblico ufficiale" qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione o fornisca un pubblico servizio, cosi' come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; b) Si intende per "pubblico ufficiale straniero" qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di un paese estero, che essa sia stata nominata o eletta; e qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione per un paese estero, anche per un pubblico organismo o per una pubblica impresa; c) Si intende per "funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica" un funzionario internazionale od ogni altra persona autorizzata da tale organizzazione ad agire in suo nome; d) Si intende per "beni" tutti i tipi di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili od intangibili, nonche' gli atti giuridici o documenti attestanti la proprieta' di tali beni od i diritti relativi; e) Si intende per "proventi del crimine" qualsiasi bene proveniente dalla commissione di un reato od ottenuto, direttamente od indirettamente, dalla commissione di un reato; f) Si intende per "congelamento" o "sequestro" il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, od il fatto di assumere temporaneamente la custodia od il controllo di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorita' competente; g) Si intende per "confisca" lo spossessamento permanente di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorita' competente; h) Si intende per "reato presupposto" ogni reato a seguito del quale si generano proventi suscettibili di divenire oggetto del reato definito all'articolo 23 della presente Convenzione; i) Si intende per "consegna sorvegliata" il metodo consistente nel permettere l'uscita dal territorio, il passaggio attraverso il territorio, o l'entrata nel territorio di uno o piu' Stati, di spedizioni illecite o sospette, con la conoscenza e sotto il controllo delle autorita' competenti di tali Stati, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella sua commissione.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 Campo d'applicazione 1. La presente Convenzione si applica, conformemente alle sue disposizioni, alla prevenzione, alle indagini ed ai procedimenti concernenti la corruzione nonche' al congelamento, al sequestro, alla confisca ed alla restituzione dei proventi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, non e' necessario, salvo disposizione contraria di quest'ultima, che i reati ivi indicati causino un danno od un pregiudizio patrimoniale allo Stato.

Convenzione- art. 4

Articolo 4 Protezione della sovranita' 1. Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione in modo compatibile con i principi di uguaglianza sovrana e di integrita' territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato una competenza e delle funzioni esclusivamente riservate alle autorita' di tale altro Stato dal suo diritto intero.

Convenzione- art. 5

Articolo 5 Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte elabora e applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della societa' e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrita', di trasparenza e di responsabilita'. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattete la corruzione. 4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell'ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione.

Convenzione- art. 6

Articolo 6 Organo od organi di prevenzione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o piu' organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali: a) L'applicazione delle politiche di cui all'articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b) L'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stati Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all'organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonche' la formazione di cui tale personale puo' avere bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dell'autorita' o delle autorita' suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Convenzione- art. 7

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