DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123

Type DPR
Publication 2009-07-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed, in particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo e dell'8 giugno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Capo I Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica

Art. 1

Oggetto

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogato). - La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca: Delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284: «Art. 7 (Organizzazione e funzionamento ). - Omissis. 2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali.». «Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - Omissis. 2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32.». - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Si riporta il testo dell'art. 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249: «Art. 2-quater (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284). - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati; b) all'art. 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono soppressi; c) all'art. 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata; d) l'art. 11 e' abrogato; e) all'art. 12, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso.».

Art. 2

Presidente

2.Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria.

3.Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.

Art. 3

Assemblea generale

2.L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita' attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite commissioni.

3.Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta.

4.La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della produzione dei servizi, nonche' degli altri organismi presenti nell'Assemblea generale.

Art. 4

Comitato esecutivo

1.Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, con particolare riguardo alla definizione della delibera programmatica semestrale dell'attivita' della Consulta ed all'esame dei risultati dei lavori delle Commissioni.

Art. 5

Segretario generale

2.Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alle seguenti materie: affari generali, politiche per la logistica, politiche per le imprese, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, comunicazione e pubblicita'.

3.Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, si provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.

Art. 6

Comitato scientifico

Art. 7

Ufficio di presidenza

Art. 8

Osservatorio

Art. 9

Risorse umane e spese della Consulta

1.La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita' di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.

2.Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.

3.Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Capo II Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori

Art. 10

Oggetto

Art. 11

Comitato centrale

2.Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni.

3.Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui all'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della segreteria.

4.Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

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