DECRETO 30 luglio 2009, n. 127
Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2009
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonche' stabilito che per la gestione di tali risorse puo' essere utilizzata la societa' prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato "Fondo unico giustizia" il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonche' integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresi', in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 e' determinata altresi' la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate Fondo unico giustizia, nonche' sono stabilite le modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo unico giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonche' modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, ((nonche' quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel "Fondo unico giustizia", adottati)) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e dell' 8 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni ed oggetto
2.Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonche' delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.
Art. 2
Restituzione delle risorse
1.In applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 143, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonche' dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro, adottati ma non eseguiti anteriormente alla data di intestazione, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.a), del presente decreto. Analogamente Equitalia Giustizia, in conseguenza di revoche di provvedimenti di confisca, disposte e non eseguite anteriormente alla data di intestazione, effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.b.
2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, sulla base delle effettive comunicazioni ricevute, riguardanti i dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, Equitalia Giustizia provvede altresi' alle restituzioni delle risorse di cui al comma 1, relativamente alle quali vengono adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca dei provvedimenti di confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse.
3.Per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli Operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, e' riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonche' delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori. Per le risorse intestate di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' riconosciuto all'avente titolo alla restituzione un interesse pari al tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori nel periodo intercorrente fra la data del sequestro e quella della restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonche' delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori.
4.Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati con il criterio dell'anno civile, capitalizzati trimestralmente, nonche' annotati e contabilizzati da Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle risorse all'avente titolo.
5.Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente apposito rendiconto delle restituzioni effettuate al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e si vedano note all'articolo 1. - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2009, n. 110. «Art. 6. (Piano straordinario di controllo del territorio) - (omissis). 2-bis. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca. (omissis).».
Art. 3
Devoluzione allo Stato
1.In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonche' dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia, Equitalia Giustizia attua la devoluzione allo Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 1), relativamente ai soli casi in cui un provvedimento espresso di devoluzione allo Stato e' stato adottato dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 ma non e' stato ancora materialmente eseguito anteriormente alla medesima data.
2.Qualora un provvedimento di espressa devoluzione allo Stato risulti adottato dal giudice dell'esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, si intende per devoluzione allo Stato esclusivamente quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 2), ed Equitalia Giustizia e' per legge l'esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate Fondo unico giustizia al fine, in particolare, di delimitarne quelle oggetto delle destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.
3.Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF apposito rendiconto delle devoluzioni allo Stato attuate ai sensi del presente articolo.
Nota all'art. 3: - Per il testo dei commi 5 e dal 7 al 7-ter dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 si veda note all'articolo 1.
Art. 4
Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, Equitalia Giustizia rende disponibile anche in apposita sezione del proprio sito internet, cui si accede tramite l'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, gli estremi del conto ovvero dei conti, intestati Fondo unico giustizia, sui quali il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e Demanio effettuano direttamente i versamenti ovvero gli accrediti di tutte le risorse in denaro contante. I versamenti o gli accrediti effettuati ai sensi del primo periodo del presente comma, per i quali Poste italiane o Banche rilasciano la relativa distinta in via telematica, equivalgono ad intestazione delle relative risorse. Per le risorse diverse dal denaro contante, Equitalia Giustizia riceve per via telematica dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse relativamente alle quali gli Operatori hanno provveduto alla intestazione. Analogamente Equitalia Giustizia riceve per via telematica dagli Operatori i dati delle intestazioni effettuate entro cinque giorni dalla data in cui gli stessi ricevono dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse.
2.Equitalia Giustizia, sulla base dei dati delle intestazioni e dei dati delle risorse ricevuti dagli Operatori e dal Ministero della giustizia, relativamente alle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 181, redige apposito rendiconto, il quale, unitamente ad apposito rendiconto relativo alle risorse di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo 2, comma 2, della legge n. 181, e' trasmesso trimestralmente da Equitalia Giustizia al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 2, lettera c-bis, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo 1.
Art. 5
Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca
1.Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto, a disposizione in particolare del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, di Demanio e del MEF, delle spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute dal momento in cui i dati delle intestazioni e i dati delle risorse sono effettivamente comunicati ad Equitalia Giustizia fino al momento in cui le risorse vengono dalla stessa versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181.
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