LEGGE 3 ottobre 2009, n. 141
Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103 All'articolo 1, al comma 1: nell'alinea, le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 13-bis: 1) al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo"; 2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262"; 3) al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009"; 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008"»; alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».
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