LEGGE 20 novembre 2009, n. 165
Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 21 settembre 2009. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.
all. 1 - art. 1
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2009, N. 131. All'articolo 1 e' inserita la seguente rubrica: "Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010). - 1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno. 2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio". Nel titolo sono aggiunte: in fine, le seguenti parole: "e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010".
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