Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorreredalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione CCW.
Art. 3
(Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58)
2.All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».
3.All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».
4.Il titolo della legge 7 marzo '2001, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».
Art. 4
(Copertura finanziaria)
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Protocol