DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181

Type DPR
Publication 2009-10-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/12/2009, n. 294 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», ed in particolare l'articolo 34;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106;

Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidita', necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 27 agosto 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

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