LEGGE 29 dicembre 2009, n. 197

Type Legge
Publication 2009-12-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2009, N. 152 All'articolo 1: al comma 10, il secondo periodo e' soppresso; al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009". All'articolo 3: ((...)); ((...)); dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: ((...)). 7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno". All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero. 1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attivita' che richiedono la disponibilita' del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero. 1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1-bis sono trasmessi con modalita' telematica. 1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo. 1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma"". All'articolo 5, al comma 3, dopo le parole: ""Missioni militari di pace",", sono inserite le seguenti: "nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),". Nel titolo, dopo le parole: "delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa".

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