LEGGE 27 giugno 1909, n. 390
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 328,272.76 e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge. Sono approvate altresì le modificazioni risultanti nella tabella stessa alle denominazioni dei capitoli nn. 67, 128 e 140 e la istituzione dei capitoli nn. 138-bis, 198-ter e 198-quater. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1909. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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