LEGGE 1 luglio 1909, n. 434
Art. 1
Dalla data della presente legge è esteso al R. corpo delle miniere l'art. 4 della legge del 9 luglio 1908, n. 403.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.