Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputi hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 8 della legge 15 luglio 1906, n. 383, è sostituito il seguente: Art. 8. - Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti, coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia. Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrecchè direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrario e di altri Istituti locali. Il servizio di cassa sarà esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle Provincie meridionali e nelle Provincie siciliane. Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sarà esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1909. VITTORIO EMANUELE. Cocco Ortu - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.