LEGGE 19 luglio 1909, n. 525

Type Legge
Publication 1909-07-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire con effetto dal 1 ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, inscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonchè per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.

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