LEGGE 30 dicembre 1909, n. 793
Art. 1
Sono esenti da soprattassa di pagamento tardivo le successioni apertesi nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per le quali la tassa non sia stata pagata nel termine prorogato coll'art. 1 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 21, anche quando l'apertura della successione risalga a data anteriore al 28 dicembre 1908, purchè la scadenza sia avvenuta dopo questa data. L'Amministrazione ha facoltà di accordare che le tasse, di cui nel comma che precede, siano pagate a rate, senza interessi, in un termine non maggiore di tre anni. Il termine per la denunzia delle successioni apertesi nei detti Comuni dal 28 dicembre 1908 al 31 dicembre 1939, già raddoppiato coll'art. 1 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 21, è prorogato di sei mesi. Le successioni apertesi negli stessi Comuni prima del 28 dicembre 1908, per le quali a questa data non fosse ancora scaduto il termine per la denunzia, saranno esenti da sopratassa di tardiva denunzia, se siano denunziate a tutto il mese di febbraio 1910.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.