LEGGE 23 dicembre 2009, n. 201
Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione all'adesione)
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo".
Art. 2
(Ordine d'esecuzione)
1.Piena e intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.
Art. 3
(Norme di delega sulla procedura concorsuale)
1.Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o piu' decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, di seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo.
3.Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Protocole
Protocole Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
Traduzione non ufficiale Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, AVENDO RICONOSCIUTO l'opportunita' di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, HANNO DECISO di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue: Articolo 1 Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilita' 1. I proprietari delle navi e gli addetti al soccorso, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilita' conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente ai crediti previsti dall'articolo 2. 2. Il termine "proprietario di nave" indica il proprietario, il noleggiatore, l'armatore, l'armatore-gerente di una nave d'alto mare. 3. "Addetto al soccorso" indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso comprendono anche le operazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera d), e) ed f). 4. Se vengono presentate crediti di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilita' del proprietario o dell'addetto al soccorso, tale persona avra' diritto di avvalersi della limitazione della responsabilita' contemplata nella presente Convenzione. 5. Nella presente Convenzione per "responsabilita' del proprietario di nave" s'intendera' la responsabilita' in una causa intentata contro la nave. 6. L'assicuratore che copre le responsabilita' relative a crediti soggetti a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avra' diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell'assicurato. 7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilita' non costituira' un'ammissione di responsabilita'.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Crediti soggetti a limitazione 1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, i seguenti crediti, qualunque possa essere il fondamento della responsabilita', saranno soggetti alle limitazioni di responsabilita': a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli ausili alla navigazione) che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino; b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di merci, passeggeri o del loro bagaglio; c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio; d) crediti relativi al recupero, rimozione, distribuzione o volte alla eliminazione della pericolosita' di una nave affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave; e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volte alla eliminazione della pericolosita' del carico della nave; f) crediti presentati da un soggetto diverso da quello responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali il soggetto responsabile puo' limitare la propria responsabilita', conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti. 2. I crediti di cui al paragrafo 1 saranno soggetti a limitazione della responsabilita' anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggetti a limitazione della responsabilita' nella misura in cui sono relativi alla remunerazione dovuta in base ad un contratto con il soggetto responsabile.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Crediti esclusi dalla limitazione Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a: a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune; b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, o di ogni suo emendamento o protocollo in vigore; c) crediti regolati da qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che disciplini o proibisca la limitazione della responsabilita' per danni nucleari; d) crediti contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari; e) crediti di persone al servizio del proprietario della nave o dell'addetto al soccorso i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di soccorso, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali crediti, se in base alla legge che regola il contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave o l'addetto al soccorso e detto personale, il proprietario della nave o l'addetto al soccorso non abbia il diritto di limitare la propria responsabilita' in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza di tale legge, a questi e' permesso solo di limitare la propria responsabilita' ad un ammontare superiore a quello previsto all'articolo 6.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Comportamento che preclude la limitazione Una persona non ha il diritto di limitare la propria responsabilita' se viene provato che il danno e' dovuto ad un proprio atto o omissione personale compiuti con l'intenzione di causare tale danno o sconsideratamente con la consapevolezza che tale danno si sarebbe probabilmente verificato.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Compensazione dei crediti Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Limiti generali 1. I limiti della responsabilita' per crediti diversi da quelli citati nell'articolo 7, derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue: a) per quanto riguarda i crediti relativi a morte o lesioni personali: i) 333 000 unita' di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate; ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unita' di conto; per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unita' di conto; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unita' di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unita' di conto; b) per quanto riguarda ogni altro credito: i) 167 000 unita' di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate; ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unita' di conto; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unita' di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unita' di conto. 2. Qualora l'ammontare calcolato in conformita' con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformita' con il paragrafo 1 lettera b) sara' disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata dei crediti di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrera' ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b). 3. Tuttavia, senza pregiudizio dei diritti relativi ai crediti per morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte puo' stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione abbiano, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorita' prevista da detta legislazione. 4. I limiti della responsabilita' relativa a qualsiasi addetto al soccorso che non operi da una nave, o relativa a qualsiasi addetto al soccorso che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di soccorso o di salvataggio, sono calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate. 5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave e' la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, del 1969.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Limite per i crediti dei passeggeri 1. Per quanto riguarda i crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave provocate dal medesimo evento, il limite della responsabilita' del proprietario della nave e' pari ad un ammontare di 46.666 unita' di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al certificato di navigabilita', ma non puo' essere superiore ai 25 milioni di unita' di conto. 2. Ai fini del presente articolo "crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave" significa ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave: a) in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure b) che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Unita' di conto 1. L'Unita' di conto di cui agli articoli 6 e 7 e' il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6 e 7 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilita' conformemente al valore di tale valuta alla data in cui e' stato costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento, o e' stata data una garanzia che, in base alla legislazione di tale Stato, e' equivalente al pagamento. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. Il valore di una valuta nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte. 2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 possono, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilita' previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio sono fissati come segue: a) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) ad un ammontare di: i) 5 milioni di unita' monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate; ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unita' monetarie; per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unita' monetarie; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unita' monetarie; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unita' monetarie; e b) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo i lettera b), ad un ammontare di: i) 2,5 milioni di unita' monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate; ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 2500 unita' monetarie; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unita' monetarie; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 1250 unita' monetarie; e c) per quanto riguarda l'articolo 7 paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unita' monetarie moltiplicate per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al suo certificato, con un massimale di 375 milioni di unita' monetarie. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano in conformita' ai comma a) e b) del presente paragrafo. 3. L'unita' monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione degli ammontari di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale e' effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in questione. 4. Il calcolo menzionato all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale piu' vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unita' di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Cumulo di crediti 1. I limiti della responsabilita' determinati conformemente all'articolo 6 si applicano all'insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento: a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di soccorso da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure c) nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili. 2. I limiti della responsabilita' determinati conformemente all'articolo 7 si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 rispetto alla nave di cui all'articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Limitazione della responsabilita' senza costituzione di un fondo di limitazione 1. La limitazione della responsabilita' puo' essere invocata anche se non e' stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte puo' stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di un credito soggetto alla limitazione, una persona responsabile puo' invocare il diritto a limitare la propria responsabilita' solo se e' stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorche' viene invocato il diritto alla limitazione. 2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell'articolo 12. 3. Le norme di procedura concernenti l'applicazione del presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.
Convenzione - art. 11
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