DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè il riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche all'INFN della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti data la peculiarità dell'organizzazione dell'ente medesimo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato circa la possibilità, nella fase di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni in quanto si è accolta una condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di amministrazione;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega prevista dalla legge n. 165/2007, fissando limiti e metodo della prevista riduzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi del riordino e definizioni
1.Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, così come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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