DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8

Type Decreto legislativo
Publication 2010-01-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1.Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2.Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4.Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.

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