DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia», ed, in particolare, l'articolo 53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati e integrati;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580
1.L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2.Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonchè i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
3.Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.
5.I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.». 2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonchè, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonchè i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà. 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche; c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci; m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. 5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni. 8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. 9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.». 3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Potestà statutaria e regolamentare). - 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio: a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge; d) le forme di partecipazione. 2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonchè degli enti e aziende da esse dipendenti. 3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.». 4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente: a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato; b) alle regioni nelle materie di propria competenza. 2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.». 5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. 2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.».
6.L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale. 2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio; c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1; d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di predispone il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.».
7.Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Relazione sull'attività). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente. 2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.».
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