DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33
1.L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio ed e' inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.
2.Se l'atto di opposizione e' depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata data di deposito dell'opposizione.
3.Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale e' considerata data di deposito della raccomandata o del plico.
4.L'atto di opposizione puo' essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.
5.Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.
))
Art. 48
(Istruttoria)
1.((Scaduto il)) termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 ((, 2)) e 3, e 178, comma 1, del Codice.
2.L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.
4.Se all'atto di opposizione non e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.
((
5.Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.
))
Art. 49
(Prima comunicazione alle parti)
((
1-bis.Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.
))
((
2.Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto, l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.
))
((
2-bis.Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquiennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione e' stata proposta.
))
Art. 50
(Opposizione a registrazione internazionale)
1.Se e' presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia' provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.
((
))
((
))
4.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).
5.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).
6.Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, e' stato ((comunicato)) un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.
Art. 51
(Assegnazione delle opposizioni)
((
1.Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
))
2.Nel caso di piu' opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio puo' decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.
Art. 52
(Fase di merito)
1.Ai sensi dell'art. 178, comma 3 del Codice, l'Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all'altra e l'Ufficio, se ne ravvisa l'opportunita', concede un termine per rispondere.
2.Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Codice, l'Ufficio ne da' comunicazione all'opponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente, contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere l'opposizione.
3.Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l'Ufficio decide sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.
Note all'art. 52: - Per gli articoli 178 e 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29.
Art. 53
(Prova d'uso)
1.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).
2.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).
3.Se l'opponente non fornisce ((la prova dell'uso)) entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita.
4.Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.
Art. 54
(Sospensione)
2.La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, ((si applica anche alla lettera c) del comma 1)).
Art. 55
(Documentazione)
1.Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all'atto di opposizione si applica l'articolo 33 del presente regolamento.
Art. 56
(Decisione)
1.Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54.
2.L'opposizione puo' essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha emesso la decisione.
3.Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione e' ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c).
4.Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonche', entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.
5.Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, e' comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58.
6.Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si puo' estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.
Note all'art. 56: - Per il testo degli articoli 178 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29. - Si riporta il testo degli articoli 180, 181 e 182 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza. 2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata. 3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.». «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). - 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1; c) l'opposizione e' ritirata; d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.». «Art. 182 (Ricorso). - 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 135.».
Art. 57
(Estinzione)
2.Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.
Note all'art. 57: - Per il testo degli articoli 181 e 171 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda rispettivamente, nelle note agli articoli 56 e 16.
Art. 58
(Ricorso)
1.Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.
2.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).
Art. 59
(Reintegrazione)
1.Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.
Note all'art. 59: - Si riporta l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005: «4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.».
Art. 60
(Proroga)
1.Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2.Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga puo' essere rinnovata piu' volte per il periodo massimo di un armo a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.
Note all'art. 60: - Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 51.
Art. 61
(Correzioni ed integrazioni)
1.Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti ((e quanto previsto all'articolo 52, comma 1)), non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Art. 62
(Nomina degli esaminatori)
1.L'esame fmale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. ((Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.))
2.Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso ((la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)).
3.A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la ((piu' giovane)) eta'.
4.L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti.
5.Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto.
6.Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile ((della Divisione competente dell'Ufficio)).
Art. 63
(Responsabilita' degli esaminatori)
1.Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.
((
2.Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.
))
3.Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.
4.Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.
5.Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.
Art. 63-bis
(( (Istanza di decadenza, nullita' o trasferimento). ))
((
1.I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullita', della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validita'.
4.Nel caso di decadenza, oltre alle condizioni di cui al comma 2, l'istanza contiene l'eventuale data, anteriore al deposito, alla quale e' maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies, comma 2, del Codice.
5.All'istanza e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.
6.In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e nullita' non e' ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito della istanza.
))
Art. 63-ter
(( (Modalita' di deposito della istanza di decadenza, nullita' o trasferimento e della documentazione successiva). ))
((
1.All'istanza di decadenza, nullita' o trasferimento si applicano le disposizioni in materia di modalita' di deposito di cui all'articolo 147.
))
Art. 63-quater
(( (Verifica della ricevibilita' ed ammissibilita'). ))
((
1.Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilita' ed ammissibilita' dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullita', la data in cui e' stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
4.L'istanza e' altresi' inammissibile se e' rivolta contro una pluralita' di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullita' e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.
))
Art. 63-quinquies
(( (Fase in contraddittorio). ))
((
1.L'Ufficio, dopo le verifiche di cui all'articolo 63-quater, comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullita' e avvisandole della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile piu' volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.
2.In assenza di accordo entro il termine previsto dal comma 1, l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e dell'eventuale istanza prevista dall'articolo 184-quinquies del Codice.
))
Art. 63-sexies
(( (Fase di merito). ))
((
1.Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullita' o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
2.L'Ufficio puo' disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.
3.Quando l'istanza di nullita' si fonda su una pluralita' di motivi di cui all'articolo 184-bis, comma 3, del Codice, l'Ufficio esamina con priorita' quelli nell'ordine previsti alle lettere a), c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).
))
Art. 63-septies
(( (Prova d'uso). ))
((
1.Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio accoglie l'istanza.
2.Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basati su marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice.
3.Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.
))
Art. 63-octies
(( (Sospensione). ))
((
2.Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non e' ritirata entro trenta giorni, essa e' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.
3.Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si e' verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.
4.Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento e' sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non e' sostituito o non e' cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il titolare non ha ne' il domicilio ne' la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sara' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-quater, del Codice.
))
Art. 63-novies
(( (Accesso agli atti). ))
((1. Le modalita' di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullita' sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 33.))
Art. 63-decies
(( (Decisione). ))
((
1.L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.
2.Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.
3.La decisione e' comunicata alle parti del procedimento.
4.Le decisioni sulla nullita' e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.
))
Art. 63-undecies
(( (Estinzione e rinuncia). ))
((
1.Il procedimento di decadenza o nullita' si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice.
2.La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullita' e' trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni.
3.La comunicazione di accettazione e' annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullita'.
4.Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.
5.Nel procedimento di nullita', se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia e' annotata nel registro ed il procedimento di nullita' si estingue ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.
))
Art. 63-duodecies
(( (Proroga). ))
((
1.Ai procedimenti di decadenza o nullita' si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica l'articolo 192 del Codice.
))
Art. 63-terdecies
(( (Correzioni ed integrazioni). ))
((
1.Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'istanza di nullita' o decadenza o alla documentazione gia' depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
))
Art. 64
(Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo)
Art. 65
(Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo)
1.L'assemblea ((di cui all'articolo 212 del Codice)) e' convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso e' spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
2.L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine piu' anziano per iscrizione e, a parita' di iscrizione, piu' anziano di eta' fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.
Art. 66
(Svolgimento delle votazioni)
1.Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.
((
1-bis.«L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.
))
2.Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita' di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna.
3.Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.
((
4.Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia.
))
((
4-bis.La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.
))
5.Il verbale delle operazioni elettorali, le schede ((o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,)) e il verbale dello scrutinio sono inviati al ((Ministero della giustizia)), il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.
Art. 66-bis
(( (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). ))
(( 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice. 2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di societa', uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda. 3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative piu' opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.))
Art. 67
(Convenzioni)
1.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.
Note all'art. 67: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 223 della legge 10 febbraio 2005, n. 30: «4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.».
Art. 68
(Abrogazioni)
1.Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, e' sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolamento.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro : Scajola
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 100
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