LEGGE 5 marzo 2010, n. 30
Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: Il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2010. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 32.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° GENNAIO 2010, N. 1 All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: "E' autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "Sono autorizzate", dopo le parole: "euro 14.184.085" sono inserite le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari". All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: "il Ministero degli affari esteri puo' conferire" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,". All'articolo 4, al comma 3, le parole da: "in prova." fino a: "cessazioni del personale," sono sostituite dalle seguenti: "in prova, comprensivo delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma,", e la cifra: "7.169.600" e' sostituita dalla seguente: "7.615.600". All'articolo 5, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MlNUSTAH)"; al comma 17, le parole: "euro 9.323.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.643.594" e le parole: "euro 6.900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.220.094". All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "alloggio gratuiti," sono inserite le seguenti: "nella missione MINUSTAH" e dopo le parole: "commi 8" sono inserite le seguenti: ", 15-bis". (( . . . )) All'articolo 9: il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso: a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonche' del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti; b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti; c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Anna dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. (( . . . )) 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonche' del corrispondente personale delle Forze armate"; (( . . . )) (( . . . )) il comma 3 e' soppresso; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: (( . . . )) al comma 4, le parole: "il militare dal quale non poteva esigersi" sono sostituite dalle seguenti: "il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi". All'articolo 10, al comma 1: all'alinea, le parole: "escluso l'articolo 4, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2," e le parole: "euro 804.208.663" sono sostituite dalle seguenti: "euro 814.208.663"; alla lettera a), le parole da: "riduzione" fino a: ""Fondo speciale"" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire""; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"; alla lettera b), le parole da: "quelle relative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa".
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