LEGGE 5 marzo 2010, n. 43
Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuzione della presente legge e' autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo- art. 1
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi: interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importaziene, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; g) "persona", ogni persona fisica o giuridica; h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; j) "intelligence", l'elaborazione e l'interconnessione dei dati raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare una eventuale infrazione doganale.
Accordo- art. 2
Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale. 2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione di questo Accordo non pregiudica gli altri obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altro Accordo internazionale o Convenzione.
Accordo- art. 3
Articolo 3 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
Accordo- art. 4
Articolo 4 1. Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Accordo- art. 5
Articolo 5 Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su: a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.
Accordo- art. 6
Articolo 6 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Accordo- art. 7
Articolo 7 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita un controllo speciale su: a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio; c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Accordo- art. 8
Articolo 8 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.
Accordo- art. 9
Articolo 9 Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
Accordo- art. 10
Articolo 10 Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materie doganali.
Accordo- art. 11
Articolo 11 1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione. 2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e da una traduzione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 12 par. 3 e art. 14 par. 6. 3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformita' alle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita, e' accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente. 4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non e' possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita. 5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare. 6. L'istanza di fallimento nei confronti del debitore sulla base di un debito doganale puo' essere inoltrata solo se le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti acconsentono. Le spese originate dalle procedure fallimentari sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 7. Nel recupero crediti in relazione al presente Accordo non si inizia un'azione legale nel tenitorio dell'Amininistrazione doganale adita previo consenso delle Autorita' doganali. 8. L'amministrazione doganale adita puo' concedere la possibilita' di differire o rateizzare il pagamento, avendone dato comunicazione all'Amministrazione doganale richiedente. Il consenso di quest'ultima deve pervenire all'autorita' adita prima che questa accetti il saldo, la riduzione e la remissione del debito. 9. I procedimenti relativi all'esistenza o all'ammontare del debito doganale o al suo titolo esecutivo possono essere portati solo davanti all'autorita' competente dell'amministrazione doganale richiedente. 10. La richiesta di prescrizione di un documento deve avere una breve dichiarazione del contenuto del documento. 11. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale richiedente. 12. Il credito viene riscosso nella valuta dell'Amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta. 13. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative della parte Contraente adita.
Accordo- art. 12
Articolo 12 1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo. 3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.
Accordo- art. 13
Articolo 13 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni. 3. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
Accordo- art. 14
Articolo 14 1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo I di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale richiedente, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento, d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 3. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da mia delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 4. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'art. 21 del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente. 5. Le Amministrazioni doganali convengono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e repressione delle infrazioni doganali stabiliscano tra loro un contatto personale e diretto. 6. Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni doganali avvengono in lingua inglese o in una lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni doganali.
Accordo- art. 15
Articolo 15 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente, oppure c) indicare quali sono le Autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo puo' comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Accordo- art. 16
Articolo 16 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale; b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale; c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'alta Parte Contraente, devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non devono indossare uniformi ne' portare armi.
Accordo- art. 17
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