DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54

Type DPR
Publication 2010-02-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/04/2010, n. 87 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visti gli articoli 6, comma 1 e 29, comma 1, della legge 6 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

((Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;))

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2009, n. 69;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I PRINCIPI GENERALI Capo I Destinatari

Art. 1

Definizioni

((

))

Art. 2

Ambito di applicazione

1.((Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).))

2.Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)).

Art. 3

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

((

1.Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attivita' dell'ufficio all'estero. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, egli presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

5.In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile dell'ambasciata in cui e' istituito un centro interservizi, il dirigente ad esso preposto svolge temporaneamente le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile di altro ufficio all'estero situato nel Paese dove e' istituito un centro interservizi, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, sentita la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, puo' temporaneamente attribuire al dirigente preposto al centro interservizi le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile, previa adozione del provvedimento di cui al comma 7 e fatta salva la responsabilita' di ciascun ufficio all'estero per la verifica della regolare esecuzione dei contratti.

6.In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile, le relative responsabilita' sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

7.Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il titolare dell'ufficio all'estero puo' individuare il dipendente di ruolo responsabile, in via temporanea, dell'istruttoria e della redazione degli atti di competenza del coordinatore del settore amministrativo-contabile.

8.L'agente contabile e' individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio tra i dipendenti assegnati al posto funzione di cancelliere contabile. In caso di assenza o impedimento del cancelliere contabile, l'agente contabile e' individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di qualifica non dirigenziale assegnati a un posto funzione non inferiore a cancelliere, tenuto conto, ove possibile, dei compiti per i quali e' stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In mancanza di detta individuazione, le responsabilita' dell'agente contabile incombono temporaneamente sul titolare dell'ufficio all'estero.

9.Il consegnatario e' individuato, con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di ruolo, tenuto conto dei compiti per i quali e' stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume, con l'incarico, le responsabilita' relative.

10.Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

11.Il personale addetto al settore amministrativo-contabile collabora in tutte le attivita' del settore stesso, conformemente alle indicazioni del titolare dell'ufficio all'estero, del dirigente preposto al centro interservizi amministrativi e del coordinatore del settore amministrativo-contabile.

))

Titolo II GESTIONE FINANZIARIA DEGLI UFFICI ALL'ESTERO Capo I Principi generali

Art. 4

Modalita' della gestione finanziaria

l. La gestione finanziaria degli uffici all'estero avviene secondo i principi della gestione di cassa.

2.L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri.

Capo II Bilancio di previsione

Art. 5

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1.L'esercizio finanziario degli uffici all'estero ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2.La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso e' trasmesso dagli uffici all'estero al Ministero degli affari esteri entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, dandone comunicazione mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri, che pervengano entro il 20 ottobre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a quella concessa nell'anno precedente quello al quale si riferisce il bilancio.

3.Il bilancio preventivo e' corredato dalla relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6, comma 8.

4.Il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, comunicando contestualmente l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata. Nel caso in cui, per eccezionali circostanze, l'approvazione non pervenga entro detto termine, l'ufficio, che abbia comunque inviato entro i termini prescritti il bilancio preventivo, e' autorizzato all'erogazione delle spese fisse e continuative di natura obbligatoria.

5.La gestione finanziaria e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione.

6.I bilanci di previsione degli uffici consolari di I categoria, che ai sensi del decreto del Presidente 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero, devono essere allegati al bilancio di questi ultimi, che a loro volta sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, riassuntivo delle diverse gestioni.

Art. 6

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1.Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, secondo il modello di cui all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in conti ed e' redatto in euro utilizzando, nel caso di necessita' di conversione da altre valute delle poste di bilancio, il cambio vigente il giorno della redazione del bilancio stesso, quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.

2.Il conto comprende un solo oggetto ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

3.Per ciascun conto di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l'ammontare delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.

4.Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio di previsione si riferisce.

5.Le poste iscritte in bilancio devono essere suffragate da programmi e dall'analisi delle concrete capacita' operative degli uffici all'estero illustrate nella relazione di cui al comma 8.

((

6.Il bilancio di previsione e' predisposto dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell'ufficio all'estero e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile.

7.Il bilancio di previsione, predisposto conformemente al comma 6, e' firmato dal titolare dell'ufficio, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente.

))

8.Il bilancio e' accompagnato da apposita relazione programmatica del titolare dell'ufficio all'estero che evidenzi in particolare gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio e i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.

Art. 7

Integrita' ed universalita' del bilancio

1.Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2.E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

3.Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all'articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.

Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275: «Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti».

Art. 8

Classificazione delle entrate e delle spese

1.Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I: Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano. Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati. Titolo III: Entrate diverse. Titolo IV: Entrate in conto capitale. Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale. Titolo VI: Partite di giro. Titolo VII: Anticipazioni. Le spese sono ripartite nei seguenti Titoli: Titolo I: Spese di funzionamento. Titolo II: Spese per attivita' d'istituto. Titolo III: Spese in conto capitale. Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale. Titolo V: Partite di giro. Titolo VI: Anticipazioni.

2.Il modello di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento e' basato sulla classificazione di cui al comma 1.

3.Tale modello e' vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in Titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in conti, che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri, in coerenza con il piano dei conti.

4.Le entrate in conto capitale di cui al Titolo IV sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale di cui al corrispondente Titolo III delle spese.

Art. 9

Pareggio del bilancio di previsione

1.Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Art. 10

Dotazione finanziaria ministeriale di parte corrente

1.La dotazione finanziaria assegnata di parte corrente degli uffici all'estero non puo' essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.

Art. 11

Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale

1.La dotazione finanziaria in conto capitale degli uffici all'estero non puo' essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.

2.L'ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale e' stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell'ufficio all'estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

Art. 12

Variazioni e storni di bilancio

1.Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un titolo all'altro, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto ((...)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260)).

2.Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un conto all'altro dello stesso titolo, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

3.La disciplina di cui al comma 1 si applica ai Titoli I e II delle spese. Per quanto riguarda le spese in conto capitale di cui al Titolo III, le variazioni di bilancio di natura compensativa tra titoli di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste iscritte ai Titoli I e II.

4.La disciplina di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai Titoli I, II e III delle spese.

Capo III Entrate

Art. 13

Riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali

2.Il finanziamento del saldo della dotazione e' comunque subordinato all'invio al Ministero da parte dell'ufficio all'estero del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente di cui all'articolo 21.

3.In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'ufficio all'estero determinate da circostanze eccezionali, il Ministero puo' disporre il trasferimento della somma eccedente ad altro ufficio all'estero, anche di nuova istituzione.

4.Ulteriori assegnazioni, per spese correnti o in conto capitale, possono essere disposte nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione o di ulteriori motivate richieste di integrazione inviate successivamente dall'ufficio all'estero.

5.Nella determinazione delle dotazioni finanziarie complessive annuali il Ministero tiene conto delle risultanze di gestione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

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