DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 57
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per l'anno 2008, ed in particolare l'articolo 1 recante delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, compresa nell'elenco di cui all'allegato B;
Vista la direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonchè le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE del 18 settembre 2009 che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria e, segnatamente, l'allegato II, capitoli 1 e 3;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di recepire le modifiche relative alle direttive 89/556/CEE, 90/429/CEE, 90/426/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, attuate nell'ordinamento nazionale con provvedimento di natura regolamentare, con strumenti normativi di analoga natura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196
1.All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio».
2.L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 è abrogato.
3.Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. 2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 3, della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali, messo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.».
4.All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1999, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.».
5.Il comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 è sostituito dal seguente: «1. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia: a) un numero di riconoscimento al commerciante; b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attività e al rispettivo numero di riconoscimento; c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
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