DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 14:
comma 14, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);
comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente regolamento:
LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI TITOLO I CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
Art. 1
Convocazione
1.Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice ((dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice')), di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.
3.Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.
Art. 2
Ordine del giorno
1.Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.
2.Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno
1.Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno e' classificato «riservato» ed e' come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.
2.Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse e' stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sara' indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
3.I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali sono stati invitati a partecipare alla seduta devono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.
Note all'art. 3: - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.
Art. 4
Vice Presidenza
1.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, e' Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.
2.Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non e' presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e' data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.
Art. 5
Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio
1.Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.
Art. 6
Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice
1.La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.
2.La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.
3.Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.
Art. 7
Organi referenti
1.Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)).
2.Con il consenso del Presidente, se cio' e' richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.
3.Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del codice, nonche' le altre personalita' indicate nell'articolo 4, comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie od oggetti di loro competenza.
Art. 8
Comitati ristretti e commissioni di studio
1.Il Consiglio puo' deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del plenum. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
2.Il Consiglio puo' altresi' deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente titolo.
3.Il Presidente della Repubblica e' informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonche', successivamente, dell'attivita' svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.
4.I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.
Art. 9
Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato
1.Il Presidente della Repubblica puo', d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi puo' altresi' essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.
Art. 10
Processo verbale delle sedute e sua classificazione
1.Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, e' classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' riguardare anche singole parti del documento.
2.La declassificazione del verbale, o di parte di esso, e' di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
3.La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorita' civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio puo' essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.La pubblicazione del verbale o di parte di esso puo' essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
5.Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non e' stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
6.Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.
7.Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che e' approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 10: - Per la legge 3 agosto 2007, n. 124, si vedano le note all'art. 3.
Art. 11
Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio
1.Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si da' attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.Se il segretario non puo' assistere a una seduta del Consiglio e' sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 12
Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario
1.Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, puo' essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 13
Ufficio di segreteria del Consiglio
1.Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 7 del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.
2.L'ufficio di segreteria e' posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, e' preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.
4.Il personale militare e civile di cui al comma 3 e' comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10.
8.I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.
9.La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g).
TITOLO II AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CAPO I UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 14
Uffici di diretta collaborazione
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