DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
5.Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: 1) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, anche mediante trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti incidenti sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'interessato; 2) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che incidono sullo stato giuridico del personale legati a ragioni di carattere sanitario o giudiziario; la comunicazione di dati sensibili e giudiziari all'esterno e' prevista con esclusivo riguardo alla fase del controllo e del perfezionamento degli atti; 3) comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alla gestione del rapporto di lavoro relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto; 4) comunicazione ai dicasteri presso i quali transiti il personale volontario in ferma, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.
Note all'art. 1057: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1055.
Art. 1058
Impiego del personale
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
6.In caso di dislocazione di equipaggi militari marittimi o aeronautici o di reparti o di contingenti multinazionali interforze all'estero in Paesi terzi per operazioni o esercitazioni militari, viene posto in essere il trasferimento dei relativi dati ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196.
Note all'art. 1058: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39. - Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1055.
Art. 1059
Assenze per motivi di salute e di famiglia
2.Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
5.I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero dietro richiesta dell'Amministrazione e sono custoditi in forma cartacea nel fascicolo personale.
6.Su richiesta dell'interessato possono essere raccolti anche dati relativi ai propri familiari, ai fini dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, nonche' per lo svolgimento del rapporto di impiego fra l'interessato e l'Amministrazione della difesa.
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6-bis.I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.
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Art. 1060
Sicurezza e igiene sul lavoro e attivita' medico legale per i dipendenti
5.La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie, a cura del personale sanitario, in relazione ai procedimenti avviati a iniziativa di parte o d'ufficio.
6.La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate dagli uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento.
Note all'art. 1060: - Per il testo degli articoli 85 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1962, n. 139. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257. - La legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136. - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2000, n. 203. - La legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 2000, n. 261. - Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2001, n. 50. - La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261. - Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1055.
Art. 1061
Monitoraggio e ricerca scientifica
1.In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, dei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli scopi scientifici, ai sensi degli articoli 85, 98 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in materia di ricerca scientifica e monitoraggio sanitario del personale militare e civile della Difesa impiegato in missioni internazionali avviene ai sensi del presente articolo.
2.Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 e del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
5.L'adesione alle campagne di monitoraggio e' volontaria in ogni sua fase e a tale scopo, in occasione di ciascuna visita medica l'interessato rilascia apposita dichiarazione di voler aderire alla campagna di monitoraggio.
6.Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio che possono anche essere svolti oltre che dalle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e all'estero, anche dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure previste dalla normativa di settore.
7.La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario.
8.Il trattamento dei dati personali di carattere sanitario avviene esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di informazioni personali sulla salute delle persone interessate sia ritenuto indispensabile per svolgere l'attivita' di monitoraggio e la ricerca scientifica prevista dalla legge, non essendo sufficiente l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
9.Le modalita' di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel rispetto dei limiti e secondo le modalita' indicate dalle leggi di riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione.
Note all'art. 1061: - Per il testo degli articoli 85, 98 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Per il decreto-legge 29 dicembre 200, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 si vedano le note all'art. 1060. - Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 18 marzo 2004, n. 65.
Art. 1062
Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi
Note all'art. 1062: - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1969, n. 104. - La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360. - La legge 13 maggio 1980, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1978, n. 133. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989, n. 222. - La legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1990, n. 108. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1990, n. 239. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1992, n. 55. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305. - La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1994, n. 5. Per il decreto legislativo n. 230 del 1995 si vedano le note all'art. 1060. - La legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2001, n. 88. - Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 novembre 2001, n. 268. - La legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2005, n. 251.
Art. 1063
Attivita' medico legale in favore di terzi
5.La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attivita' medico-legale richiesta; la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario.
6.Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
7.Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente.
8.La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneita', recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d'armi.
9.Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonche' personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneita' ovvero inidoneita' psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonche' agli organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.
Note all'art. 1063: - La legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64. - Per la n. 833 del 1978 si vedano le note all'art. 1062. - La legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981, n. 3. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255. - La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190. - Per la n. 219 del 2005 si vedano le note all'art. 1062.
Art. 1064
Disciplina
2.In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari.
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
Note all'art. 1064: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il testo dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255, e' il seguente: «Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a), a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13. 5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis. 7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute. 11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.».
Art. 1065
Ispezioni, inchieste e responsabilita' civile, amministrativa e contabile
2.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli e di responsabilita' civile, amministrativa e contabile.
6.La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che puo' comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonche' dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest'ultimo invia la documentazione alle autorita' competenti per l'eventuale denuncia alla Corte dei conti.
7.L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali, comunicano gli esiti delle indagini all'autorita' che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorita' giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.
Note agli articoli 1065 e 1066: - Per il testo degli articoli 67 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1066
Rimborso delle spese legali
3.Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile e di quella processuale vigente.
5.Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del pubblico dipendente e il suo integrale contenuto.
6.I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso.
7.L'attivita' procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e, ove del caso, distruzione secondo modalita' previste dalla normativa vigente.
Note agli articoli 1065 e 1066: - Per il testo degli articoli 67 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1067
Ricompense, onorificenze e riconoscimenti
2.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, e della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana.
5.I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni.
6.La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai fini della formazione dell'Albo d'oro, comporta il trattamento di dati sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilita'.
Note all'art. 1067: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1068
Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali
3.Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
5.Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: 1) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) comunicazione alle istituzioni rappresentative presso cui il personale svolge il proprio mandato rappresentativo.
6.I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa richiesta dell'Amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel fascicolo personale, nonche' comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta il proprio mandato.
7.La trattazione dei dati sindacali si riferisce esclusivamente al personale civile.
Note all'art. 1068: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: «Art. 50 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43. 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.».
Art. 1069
Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attivita' di servizio
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
6.L'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute e di carattere giudiziario e il relativo flusso riguardano esclusivamente profili che incidono sulla retribuzione economica dell'interessato e vengono gestiti, con modalita' informatiche protette e nel rispetto del principio dell'indispensabilita', dagli enti dell'amministrazione della Difesa dell'area tecnico amministrativa e tecnico-operativa preposti alla gestione stipendiale del personale.
7.E' prevista, per il solo personale civile, la comunicazione al sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti le ritenute delle quote associative, per il versamento alle organizzazioni sindacali.
Note all'art. 1069: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1070
Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.
6.I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.
7.I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica.
8.Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermita' o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado.
Note all'art. 1070: - Per il testo degli articoli 68 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - La legge 27 dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305.
Art. 1071
Provvidenze, assistenza e attivita' ricreative
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V, VI e VII del codice e della normativa sul trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.
6.I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici; il dato sanitario e' acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all'ammissione al beneficio richiesto. L'archiviazione delle certificazioni mediche avviene anche in forma cartacea.
7.I dati vengono conservati solo al fine di attestare l'avvenuta verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio.
8.Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e trasmissione dei dati all'interno dell'Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta del dipendente.
Note all'art. 1071: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1072
Demanio
2.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi del libro II del codice, del codice civile e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5.Nell'ambito dei procedimenti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio della Difesa e, in particolare dei procedimenti di sfratto, di occupazione e di espropriazione, l'Amministrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento, puo' dover valutare dati afferenti allo stato di salute acquisiti presso l'interessato, ovvero da questi prodotti allo scopo di tutelare i propri interessi. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 1072: - Per il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - La legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274.
Art. 1073
Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo
1.In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con la documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici e con l'attivita' di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto n. 196, in materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente articolo.
3.Le particolari forme di elaborazione, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: 1) comunicazione all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.
4.Il trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere.
5.La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e informative urgenti in Commissione o in Assemblea.
6.La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi.
7.L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili.
8.Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilita' sia nell'attivita' di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.
Note all'art. 1073: - Per il testo degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1074
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
2.Il trattamento dei dati giudiziari, nonche' di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi e di quella processuale vigente in materia penale, civile e amministrativa.
5.Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui cio' sia indispensabile per fornire all'Avvocatura generale dello Stato e alle autorita' giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa a un ricorso straordinario al Capo dello Stato; dietro richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione.
6.Nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui cio' sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Note all'art. 1074: - Per il testo degli articoli 66, 71 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13.
Art. 1075
Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati
2.I dati di cui all'articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati.
LIBRO SETTIMO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO TITOLO I PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO CAPO I VITTIME DI INCIDENTI OCCORSI DURANTE ATTIVITA' OPERATIVE E ADDESTRATIVE DELLE FORZE ARMATE
Art. 1076
Modalita' e termini di presentazione della domanda
1.Le provvidenze di cui all'articolo 1905 del codice, sono liquidate a domanda degli interessati.
3.Ai fini della corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1, gli interessati debbono, altresi', dichiarare, con le modalita' previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', le altre pubbliche provvidenze eventualmente gia' percepite, anche in parte, allo stesso titolo.
Art. 1077
Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti
1.La Direzione generale per il personale civile alla quale e' stata presentata la domanda si rivolge, per l'accertamento dei fatti relativi all'incidente, ai comandi militari competenti per territorio.
2.I comandi di cui al comma 1 provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attivita' operative e addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente ed avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.
3.Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' dell'invalidita' permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 192 del codice.
4.La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice, si esprime, altresi', in ordine alla congruita' del costo delle cure mediche gia' effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
CAPO II ((SOGGETTI CHE HANNO CONTRATTO INFERMITA' O PATOLOGIE TUMORALI PER PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE))
Art. 1078
Definizioni
((l . Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.))
Art. 1079
Principi generali e ambito di applicazione
((l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso.)) 2. I soggetti ((...)) di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni ((di qualunque natura)); b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo ((603)) del codice. 3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.
Art. 1080
Avvio dei procedimenti
1.Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 1079 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente capo, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2.Per ottenere l'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)), di seguito denominata Direzione generale. La domanda deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010. Sono comunque considerate valide le domande presentate dai genitori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza o temporaneo domicilio dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4.Per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 2.
5.La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi piu' remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 1081 e 1084, e' predisposta una graduatoria unica dei beneficiari periodicamente aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
5-bis.In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti gia' adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si e' espresso negativamente.
Art. 1081
Accertamenti sanitari
((
1.L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l , e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
))
2.La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice, esprime il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita' secondo i criteri di cui all'articolo 1082.
3.Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
4.Il parere di cui al comma 3 e' motivato ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
5.Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 3.
6.Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente capo, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
Art. 1082
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
2.Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.
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