DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
articles 1156
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4.L'Ufficio tecnico dei fari dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari.

5.Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'Ispettorato. Il Comando di zona fari assicurera' a detto personale dell' ufficio tecnico dei fari il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attivita' di istituto.

Art. 175

Comandi di zona fari

1.Ciascun Comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'Alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari.

3.Ciascun Comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'Alto comando periferico di appartenenza, e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che assume la denominazione di «comandante della zona fari». Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze.

4.Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei Comandi di zona fari.

Art. 176

Comitato dei comandanti del servizio fari

1.Il Comitato dei comandanti e' un organo consultivo dell'Ispettorato e di coordinamento del servizio fari che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, di personale, tecnico, finanziario e normativo.

3.In assenza dell'Ispettore il comitato e' presieduto dall'ufficiale piu' anziano presente.

4.Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attivita' dell'anno che volge al termine e per la programmazione di quella dell'anno a venire; le altre riunioni sono convocate dall'Ispettore quando lo ritiene necessario oppure su proposta di uno dei membri.

5.L'ordine del giorno e' predisposto dall'Ispettorato, tenendo conto anche delle proposte dei membri.

SEZIONE II PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 177

Normativa di riferimento

1.Nei rapporti con il personale farista e' applicata la normativa generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 178

Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti

2.A ciascuna reggenza e' assegnato il personale civile di cui all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato.

3.Il responsabile delle attivita' della reggenza e' il reggente, incarico conferito al farista piu' anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente puo' essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il piu' anziano.

Art. 179

Attribuzioni e compiti del reggente

2.Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi.

3.I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.

Art. 180

Compiti del personale delle reggenze

1.Il personale farista e farista capo destinato alle reggenze svolge alle dirette dipendenze del reggente i compiti previsti dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo.

Art. 181

Orario giornaliero di servizio nelle reggenze

3.L'incarico di farista di servizio e' svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno.

5.Anche l'attivita' del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, e' regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalita' di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalita' di compenso per la reperibilita'.

Art. 182

Riposo settimanale dei faristi

1.Il riposo settimanale dei faristi e' regolato dalla normativa sugli impiegati civili dello stato; tuttavia deve venir assicurata anche nei giorni domenicali e festivi la sorveglianza dei segnalamenti.

2.Nelle reggenze con almeno due operatori il farista di servizio domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le sue attivita' secondo il normale orario di lavoro feriale salvo a recuperare astenendosi dal lavoro in un giorno della settimana successiva, concordato con il reggente contemperando le esigenze personali con quelle di servizio. Nelle reggenze con un solo operatore la sorveglianza nei giorni festivi puo' essere affidata alle autorita' marittime locali richiedendola con la procedura indicata nell'articolo 194.

3.I Comandi di zona fari devono assicurare la continuita' del servizio, la sicurezza del personale e degli apparati. Essi hanno comunque la facolta' di integrare il personale della reggenza con l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della zona o di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.

Art. 183

Congedo annuale dei faristi

1.Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale e' fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianita' relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.

2.Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facolta' di predisporre uno o piu' dei provvedimenti indicati nell'articolo 182, sempre nell'intento di assicurare la continuita' del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.

Art. 184

Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento

1.Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attivita' giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonche' notizie amministrative e altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.

2.Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti e' il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.

3.Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli previsti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 185

Rapporto di fine turno

1.Il farista di servizio di cui all'articolo 181, ultimato il turno di servizio, ne registra gli eventi salienti sul giornale di reggenza nelle pagine rispondenti alla data del giorno. Il suo rapporto e' vistato dal reggente.

Art. 186

Collegamento telefonico delle reggenze

1.Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non e' possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorita' marittima competente per giurisdizione.

Art. 187

Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento

1.Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2, del codice penale, avvista o comunque ha notizia di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne da' immediata comunicazione all'autorita' marittima competente. Da' altresi' immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.

Art. 188

Interruzione e sospensione del servizio

1.I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari.

Art. 189

Alloggi per il personale farista

1.Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.

2.All'assegnatario e' fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorche' temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.

Art. 190

Sedi disagiate

1.L'elenco delle reggenze e dipendenze che, tra l'altro, per le particolari condizioni di vita, clima, isolamento, carico di lavoro sono considerate sedi disagiate ai fini di una maggiorazione del premio incentivante, e' individuato con decreto del Ministro della difesa sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 191

Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze

1.Il personale estraneo al servizio non puo' accedere all'interno dei segnalamenti a meno di specifica autorizzazione del comandante di zona fari.

2.Il personale militare e civile appartenente al servizio puo' accedere ai segnalamenti e alloggiare presso le reggenze per motivi di servizio connessi con l'incarico ricoperto.

3.Il temporaneo alloggiamento presso le reggenze di personale estraneo al servizio e' consentito solamente in casi di emergenza o di comprovata necessita' e deve essere autorizzato dall'alto comando periferico.

Art. 192

Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti

1.Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attivita' intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere.

2.Responsabile della sorveglianza e' il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa puo' essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.

Art. 193

Esercizio della sorveglianza

4.In tale circostanza l'autorita' marittima ha altresi' il compito di informare con il mezzo piu' rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarita' di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari.

5.La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.

7.L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilita' del servizio su quel segnalamento per cio' che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.

Art. 194

Collaborazione dell'autorita' marittima

1.Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorita' marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori e' avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.

Art. 195

Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti

1.I comandanti delle zone fari predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento.

2.Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso e' rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Se sono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione si provvede alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione, disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.

Art. 196

Controllo da parte delle unita' navali

1.Le unita' navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti.

2.Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unita' navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.

SEZIONE III CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI

Art. 197

Norme tecniche

1.L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalita' d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa e' applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato.

2.I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessita' adottare norme tecniche diverse purche' concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 198

Norme di servizio

1.I comandanti di zona fari emanano, sulla base delle norme in vigore e delle direttive ricevute, norme di servizio relative all'andamento e all'espletamento del servizio fari nell'ambito della giurisdizione della zona.

Art. 199

Uniformita' della normativa

1.L'Ispettorato impartisce direttive intese a regolare, tra l'altro, nell'ambito del servizio fari l'emanazione di norme, disposizioni, circolari, monografie, rapporti, segnalazioni di avarie, notiziari al fine di dare unita' di indirizzo e uniformita' nella loro redazione e nelle procedure.

Art. 200

Attivita' ispettiva

1.L'attivita' ispettiva e' quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale.

Art. 201

Visita dei comandanti di zona fari

1.I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicita' non superiore a quattro mesi.

3.Al termine della visita e' redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il «rapporto sulla visita» con il quale il comando zona fari riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi; detto rapporto e' inviato all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione.

4.Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.

Art. 202

Visite tecniche

2.Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che e' informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari puo' anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un piu' ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.

Art. 203

Ispezioni tecnico-logistiche

3.Della commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettorato, non possono fare parte gli ufficiali e impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione a una reggenza, gli appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende; l'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari e' coordinata con l'alto comando periferico di competenza.

4.Al termine dell'ispezione di ciascun organismo, il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale, segnalando inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale rapporto e' inoltrato all'Ispettorato e all'alto comando periferico competente.

Art. 204

Varie su visite e ispezioni

1.Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso; le ispezioni fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.

2.L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonche' i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.

SEZIONE IV LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Art. 205

Unita' navali di supporto logistico mobile

2.Le unita' di cui al comma 1, chiamate moto trasporto fari, dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie; i faristi nonche' personale civile dell'Ispettorato, dell'Ufficio tecnico fari e delle zone fari e il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unita' navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.

3.L'Alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unita' secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.

Art. 206

Automezzi e imbarcazioni

1.L'ufficio tecnico dei fari, i comandi di zona fari e alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni e imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare su proposta dell'Ispettorato.

2.I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e informandone l'Ispettorato.

Art. 207

Abilitazioni

1.Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorita' marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.

Art. 208

Impiego di elicotteri della Marina militare

1.In caso di comprovata necessita' o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.

Art. 209

Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto

1.Nelle sedi nelle quali vi sia indisponibilita' di mezzi navali del servizio e l'impossibilita' di utilizzo di mezzi locali idonei, il comando zona fari puo' richiedere il concorso saltuario dei mezzi dell'autorita' marittima locale; della richiesta di concorso deve essere data informazione all'Alto comando periferico competente.

Art. 210

Trasporto dei materiali ai segnalamenti

1.Se non e' possibile o non e' conveniente effettuare il trasporto dei materiali dai magazzini dei comandi zona fari alle reggenze e ai segnalamenti con mezzi dell'Amministrazione, e' consentito ricorrere a ditte private stipulando, se occorre, apposite convenzioni.

Art. 211

Distintivo speciale del servizio fari

1.Le unita' navali e le imbarcazioni adibite al servizio fari alzano l'apposito distintivo speciale con le modalita' dettate dalla vigente normativa di Forza armata.

Art. 212

Materiali del servizio fari

2.Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.

Art. 213

Servizio delle manutenzioni

Art. 214

Manutenzione programmata

1.L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicita'.

2.Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato.

Art. 215

Officine del servizio fari

1.Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III.

2.Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.

Art. 216

Officina mista dell'ufficio tecnico fari

Art. 217

Officine miste dei comandi zona fari

Art. 218

Magazzini

1.La gestione dei materiali e' regolata dal capo VIII del titolo I del libro III.

2.Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti, con decreti del Ministro della difesa, magazzini affidati a consegnatari per debito di custodia, nominati con decreti del Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza.

3.Presso l' Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi.

4.I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilita' giudiziale - in particolare tra il magazzino dell' ufficio tecnico dei fari che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi.

5.I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.

Art. 219

Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti

1.Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.

2.La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi.

3.Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.

Art. 220

Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori

1.Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ispettorato presenta allo Stato maggiore della Marina militare un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorita' di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore della Marina militare definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilita' a capitolo e assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'Ispettorato.

2.Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione.

3.Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal titolo IV del libro III.

CAPO V ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Art. 221

Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare

1.L'Istituto idrografico della Marina militare e' ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato.

2.Opera nel settore dell'idrografia, cosi' come definita dall'Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all'ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.

Art. 222

Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare

Art. 223

Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare

1.L'Istituto idrografico della Marina militare e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.

2.Esso e' articolato, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita', nelle aree funzionali scientifica, amministrativa e logistica, della formazione e direzione del personale, del supporto; tali aree sono strutturate in reparti, uffici, sezioni e nuclei la cui denominazione e composizione sono definite con disposizioni del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 224

Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare

Art. 225

Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare

1.Le attivita' dell'Istituto idrografico della Marina militare sono svolte da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa assegnato, rispettivamente, secondo apposita determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e in base alla pianta organica definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 226

Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare

CAPO VI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 227

Spazi aerei

1.Il servizio di assistenza al volo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, e' assicurato dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente capo.

Art. 228

Tipi di traffico

1.Il traffico aereo militare, il quale segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), prende il nome di traffico aereo generale.

2.Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.

Art. 229

Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

2.Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.

Note all'art. 229: - La tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511 (Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1979, n. 349, e' la seguente: «Tabella B Bari Palese; Padova; Catania Fontanarossa; Pantelleria; Falconara; Rieti. Napoli Capodichino;

Art. 230

Accordi particolari

1.I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica militare, previi accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa che definiscono, tra l'altro, anche le relative responsabilita'. 2.Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 231

Priorita' di traffico

1.Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorita' su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.

2.Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorita' su ogni altro tipo di traffico, a eccezione di quello di emergenza di cui al comma 1, in tutti gli spazi aerei.

Art. 232

Permeabilita' degli spazi

1.Gli spazi aerei contemplati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e dagli articoli 229 e 230 possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili.

Note all'art. 232: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1981, n. 233, e' il seguente: «Art. 3 (Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale). - Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della L. 22 dicembre 1979, n. 635; c) aerovie ed aree terminali di controllo; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale. Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.».

Art. 233

Organismi di coordinamento

((

1.Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei si applica l'articolo 88.

))

2.Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' la composizione e le modalita' di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'articolo 230.

Art. 234

Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

1.Il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e il responsabile dell'ufficio dello Stato maggiore dell'Aeronautica competente in materia di servizi della navigazione aerea sono membri del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Note all'art. 234: - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1981, n. 233, e' il seguente: «Art. 10 (Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo). - Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della L. 23 maggio 1980, n. 242 , e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Sono membri del comitato: a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile; c) il sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica; d) l'ispettore delle telecomunicazioni ed assistenza al volo dell'Aeronautica militare; e) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero dei trasporti ed al Ministero della difesa. La nomina del presidente e dei membri del comitato e' conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.».

CAPO VII NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 235

Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

1.Ai fini dell'espletamento dei compiti d'istituto, di cui all'articolo 159 del codice e delle funzioni di cui all'articolo 161 del codice, all'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 236

Facolta' dei militari dell'Arma dei carabinieri

1.Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.

Art. 237

Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica

1.Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2.In caso di reati militari la cui procedibilita' e' condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa e' trasmessa anche a quest'ultimo.

Art. 238

(( (Sede di servizio). ))

((

2.Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.

))

Art. 239

Disposizioni di servizio

SEZIONE II RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' MILITARI

Art. 240

(( (Disposizione all'interno di contingenti interforze). ))

((

))

Art. 241

Servizi di presidio

1.I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere personale dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento dell'ordine.

2.Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e gli allievi degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in quelli di presidio.

3.Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

4.Il personale dell'Arma dei carabinieri, senza pregiudizio del servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle riviste e alle parate di presidio.

Art. 242

Norma di salvaguardia del servizio d'istituto

1.All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

SEZIONE III RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' CIVILI

Art. 243

Relazioni con le autorita' civili

1.Ai fini delle relazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri con le autorita' civili, anche con riferimento allo scambio informativo, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV SANITA' MILITARE CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 244

Applicazione della normativa in materia di sicurezza

1.Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarita' organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attivita' dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attivita' dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero.

2.Le norme del presente capo si applicano anche alle attivita' lavorative ((connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice)) svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.

Art. 245

Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle Forze armate

Note all'art. 245: - Il testo degli articoli 3, comma 2, e 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. (omissis). 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.». «Art. 74 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 (Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, n. 46. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2008, n. 90. - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.». - Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996, n. 209, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. - 4. (omissis). 5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone; b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente; c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattivita'; f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; g) le armi da fuoco; h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose; i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva; l) le navi e le unita' mobili offshore, nonche' le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unita'; m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE; o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto: 1) di persone; 2) di persone e cose; 3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno; q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera; r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; s) gli elevatori di scenotecnica; t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.».

Art. 246

Individuazione del datore di lavoro

1.Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorche' non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.

2.In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono pero' competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.

3.La responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono pero' responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivita'. Per le unita' navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilita' grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorita' sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonche' ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.

4.Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

5.Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali assegnati.

6.Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonche' il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilita' di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.

7.Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

Art. 247

Individuazione dei dirigenti e preposti

Note all'art. 247: - Per l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 246.

Art. 248

Comunicazioni, denunce e segnalazioni

2.L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.

3.Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate ((alle articolazioni)) di cui al comma 1.

4.L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.

Art. 249

Servizio di prevenzione e protezione

1.Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonche' di adeguata abilitazione di sicurezza.

2.Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.

3.Nelle attivita' operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attivita'.

4.Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realta' comprensoriali ove insistono piu' organismi dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilita' di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo piu' organismi dislocati anche oltre l'ambito comunale.

Note all'art. 249: - Il testo degli articoli 31e 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: «Art. 31 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia. 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.». «Art. 32 (Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni). - 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.».

Art. 250

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1.Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.

2.I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.

3.I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante ((delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.

4.In funzione del numero dei rappresentanti da designare, ((le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono)) al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati ((, con modalita' preventivamente concordate fra le associazioni stesse,)) in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se ((le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano)) un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non e' in possesso dei previsti requisiti.

5.I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti ((stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice)).

6.Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.

8.I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.

9.Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.

10.Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

Art. 251

Formazione, informazione e addestramento

1.Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unita' organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2.Il Segretario generale della difesa, d'intesa con ((lo Stato maggiore della difesa,)) gli Stati maggiori di Forza armata, ((la Direzione nazionale degli armamenti,)) i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.

3.L'attivita' formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprendera' seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.

4.L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresi' rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.

5.Le attivita' formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 252

Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

1.Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa ((, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti)), sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

2.Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.

4.L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, (( ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m) )), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Art. 253

Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

1.Le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrita' dell'ambiente.

2.Le attivita' dell'Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonche' le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attivita', comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.

5.Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)), ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

6.Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.

7.L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilita', con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza e' particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.

8.Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.

Art. 254

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1.L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalita' e della disponibilita' di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonche' a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti.

2.Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.

3.In caso di indisponibilita' del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

4.Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilita' dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

Note all'art. 254: - Per l'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 248.

Art. 255

Valutazione dei rischi

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