DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita: «Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»; c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304. - Il regolamento (CE) n. 834/2007 è pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189. - Il regolamento (CE) n. 889/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189. Note all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse.
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