DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Type DPR
Publication 2010-02-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che la VII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto, quale condizione, che all'articolo 3, comma 2, venga soppresso l'avverbio «principalmente» allo scopo di rendere la valutazione tra pari l'unico ed esclusivo parametro di valutazione del prodotto della qualita' della ricerca;

Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando che la scelta del metodo di valutazione della qualita' dei prodotti della ricerca debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi in cui e' ammissibile la valutazione metrica; ritenuto altresi' di non accogliere la predetta condizione in quanto, se la stessa venisse accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le predette finalita', l'anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Considerato, altresi', che la VII Commissione della Camera dei deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se il Direttore, di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui all'articolo 11, facciano parte degli organi dell'Agenzia;

Ritenuto che il Direttore e il Comitato consultivo non debbano essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del principio generale di separazione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione affermato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche amministrazioni;

Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª Commissione del Senato hanno formulato osservazioni in ordine alla opportunita' di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4;

Ritenuto che lo scopo dell'articolo 6, comma 4, e' quello di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell'organo assicurando nel contempo una continuita' nella composizione dello stesso al fine di recuperare le esperienze maturate;

Considerato, altresi', che tale meccanismo e' gia' stato sperimentato con successo con il Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio per la selezione dei mandati «a durata differenziata», fornisce garanzie di trasparenza, si ritiene di non accogliere le predette osservazioni per le suesposte considerazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni preliminari

1.Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3.L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. ((Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.))

4.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attivita' dell'Agenzia)) disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate ((con enti pubblici e privati di ricerca,)) anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.

4-bis.((L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.))

Art. 2

Scopi e finalita'

1.L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, ((indipendenza,)) imparzialita', professionalita', trasparenza ((, efficienza, efficacia, semplificazione)) e pubblicita' degli atti.

2.((L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.))

3.L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. ((L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.))

4.(( Ai fini della valutazione dell'attivita' scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.))

5.L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro ((...)). Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 3

Attivita', criteri e metodi

3.((Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.))

4.Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture universitarie e di ricerca.

Art. 4

Risultati dell'attivita' di valutazione

1.((I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.))

2.L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

3.L'Agenzia redige ogni due anni ((un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca)), che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.

Art. 5

Attivita' di raccolta e analisi di dati

1.L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attivita' istituzionali.

2.Le universita' ((, le istituzioni AFAM))e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

3.((L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.))

3-bis.((L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.))

Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6

Organi

1.Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ((, il Direttore generale, il Comitato consultivo)) ed il Collegio dei revisori dei conti.

2.((Il Presidente resta in carica quattro anni e non e' rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.))

3.All'attivita' operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il ((Direttore generale)), secondo quanto indicato all'articolo 10.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12)).

Art. 7

(( (Il Presidente).))

1.((Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.))

2.((Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.))

3.((Il trattamento economico del Presidente e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))

4.((Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.))

5.((L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.))

Art. 8

Il Consiglio direttivo

1.Il Consiglio direttivo e' costituito ((dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti)) scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.

2.Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il ((Direttore generale)), su proposta del Presidente ((, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4)).

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